Riapertura termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA sezione speciale persone fisiche dei soggetti esercitanti le attività di agente d'affari in mediazione, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere alla data di soppressione dei rispettivi ruoli e albi professionali.

 

 

Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 aprile 2013 è stato prorogato al 30 settembre 2013 il termine per l'iscrizione nell’apposita sezione Rea e l'aggiornamento al registro delle imprese e al repertorio economico amministrativo REA per agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi, spedizionieri.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 1442 del 14.11.1941

Legge n. 1138 del 15.12.1949

È spedizioniere chi, in forma organizzata e continuativa, si offre come intermediario tra il committente (chi deve far trasportare qualcosa di materiale via terra, via mare o via aria) ed il vettore (chi effettua con mezzi propri il trasporto; anche lo stesso spedizioniere) per il disbrigo, su mandato del primo e contro un corrispettivo, di tutte le incombenze connesse alle spedizioni (stipulazione per conto del committente del contratto di trasporto; operazioni accessorie, ecc.)

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 art. 76 è stato soppresso dall’8 maggio 2010 l’elenco degli spedizionieri lasciando comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti.

L’ufficio del Registro delle Imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel Registro stesso se l’attività è svolta in forma di impresa oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (r.e.a.) assegnando la relativa qualifica; nel termine di 60 gg., in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento o da atti amministrativi a contenuto generale, l’Ufficio del Registro Imprese dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato pari a 30 gg..

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese dell’attività di spedizioniere e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso Elenco.

SCIA

L’attività di spedizioni può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza secondo quanto previsto dall’art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010 con un’unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti.

La SCIA deve essere presentata presso la Camera di Commercio ove si intende esercitare l'attività.

Per effettuare la SCIA, tutti coloro che intendono esercitare l'attività devono utilizzare il modello “Spedizionieri” e il modello intercalare “Requisiti” (allegati al DM 26 ottobre 2011) disponibili direttamente nell’applicativo ComunicaStarweb; i modelli, compilati e sottoscritti dal soggetto interessato, dovranno essere  allegati all’istanza telematica diretta all’ufficio del Registro delle Imprese.

La data di inizio attività inserita nei modelli delle pratiche telematiche (I1 - I2 - S5 - UL) presentate al Registro Imprese deve coincidere con la data di invio delle stesse.In caso di SCIA richiesta da società l'oggetto sociale presente nell'atto costitutivo, deve individuare l'attività che la stessa intende svolgere (spedizioni).Tutti i legali rappresentanti e i preposti se nominati devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti professionali e morali, nonchè tutti i soggetti individuati dall'art. 2 comma 3 del DPR 252/1998 devono essere in possesso dei requisiti morali utilizzando il modello intercalare "Requisiti" da allegare alla pratica telematica.

MODIFICHE

L'impresa di spedizioni ha l'obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute: in particolare devono comunicare, entro 30 gg. dall’evento, tutte le modifiche per le quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti per l’esercizio dell’attività (es. la variazione del legale rappresentante e/o del preposto) presentando un’istanza telematica con allegata la sezione “Modifiche” del modello “Spedizionieri” e la sezione “Requisiti”.

Svincolo della polizza assicurativa/bancaria e del deposito cauzionale rispettivamente previsti dall’art, 6 e 10 della legge 1442/41.

In seguito alla cessazione dell'attività è previsto lo svincolo del deposito cauzionale o della polizza assicurativa/bancaria costituita ai fini dell’iscrizione.Se trattasi di polizza assicurativa/bancaria l’interessato può chiedere contestualmente la cessazione e lo svincolo della polizza.Se trattasi di deposito cauzionale costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti (fino al 31/10/2004) o presso gli uffici della Banca d'Italia Sezione di Tesoreria dello Stato l’interessato può presentare la richiesta di svincolo decorsi 18 mesi dalla data di cessazione dell’attività di spedizioniere dal Registro Imprese o in alternativa, seguire la procedura prevista dalla legge 1138/49 (produrre copia dell’avvenuta pubblicazione, per estratto, della richiesta di rimborso sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” ed il “Messaggero”).

REGIME TRANSITORIO

Il DM 26 ottobre 2011 in vigore dal 12 maggio 2012, disciplina il passaggio di tutte le notizie contenute nel soppresso Elenco rispettivamente nel Registro Imprese per soggetti che svolgono l’attività in forma imprenditoriale, nel Rea sezione speciale per tutti gli iscritti (dipendenti, collaboratori ecc..)Il transito dei dati dovrà avvenire su espressa richiesta degli interessati.Le imprese di spedizioni (ditte individuali e società) attive alla data del 12 maggio 2012 dovranno presentare entro un anno (termine prorogato al 30 settembre 2013 con DM 23 aprile 2013) un’istanza telematica al Registro delle Imprese della provincia dove esercitano utilizzando la procedura ComunicaStarweb con allegato il modello “Spedizionieri” sezione Aggiornamento Posizione RI/REA per richiedere il passaggio dei dati contenuti nell’ex Elenco al RI/REA per ciascuna sede o unità locale dell’impresa pena l’inibizione della continuazione dell’attività.

AVVERTENZA: l'aggiornamento della posizione dell'impresa consiste nella conferma dei dati e requisiti dal soppresso Elenco al Registro delle Imprese; pertanto prima di inviare l'istanza di aggiornamento della posizione, l'impresa deve verificare che i dati dell'Elenco e del Registro Imprese, in particolare quelli relativi ai legali rappresentanti, devono coincidere; in caso contrario l'istanza di aggiornamento potrà essere inoltrata soltanto dopo aver presentato la SCIA di modifica con l'autocertificazione del possesso dei requisiti utilizzando la procedura informatica ComunicaStarweb.

Le imprese che esercitano l'attività presso più localizzazioni devono presentare l'aggiornamento della posizione per ciascuna unità locale indicando i soggetti in possesso dei requisiti ed abilitati che svolgono l'attività per conto dell'impresa.

REVISIONE – VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

L’ufficio del Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla data di presentazione della SCIA la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché di quelli dei soggetti che svolgono l’attività per conto dell’impresa.In caso di sopravvenuta mancanza di uno di essi, il Conservatore del Registro delle Imprese avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l’avvio di procedimenti disciplinari o l’accertamento di violazioni amministrative.

Diritto di stabilimento

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l’attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l’attività medesima, hanno titolo all’iscrizione nel Registro Imprese e nel Rea dimostrando di svolgere la stessa attività e di essere iscritte al corrispondente registro delle imprese del paese comunitario.

Se tali imprese estere si avvalgono in Italia di soggetti che svolgono l’attività per conto della stessa, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana.

Libera prestazione di servizi

La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea, che in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l’attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano.

Cosa fare per accedere al servizio

I modelli per comunicare l'iscrizione/denuncia attività al Registro Imprese/Rea e successive modifiche sono disponibili direttamente nell'applicativo ComunicaStarweb e dopo essere stato compilati, sottoscritti digitalmente oppure sottoscritti graficamente dal soggetto interessato e scansionati devono essere necessariamente allegati all'istanza telematica diretta all'ufficio del Registro Imprese.Sul sito di ComunicaStarweb è disponibile una Guida all'applicativo. Al paragrafo 7.1.2. della Guida online, alle pagine 101-108, sono specificati maggiori dettagli sull'invio delle pratiche telematiche.

 

Lo spedizioniere deve possedere requisiti morali (assenza di condanne per determinati reati e assenza di misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa) e requisiti professionali che consistono in:

  • aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o laurea in materie giuridico-economiche;

oppure

  • aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività in qualità di titolare, legale rappresentante o dipendente impiegato di 1° livello o dirigente con mansioni operative, per almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedente alla data di presentazione della segnalazione certificata d inizio attività presso un’impresa del settore, comprovato da idonea documentazione che abbia esercitato legittimamente l’attività di spedizionieri;

oppure

  • titolo professionale riconosciuto con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (solo per coloro che hanno conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione Europea o in un paese terzo).

In caso di società i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3 del DPR 252/1998.

Più specificatamente:

Generali

  • maggiore età
  • cittadinanza dell'Unione Europea o possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, lavoro dipendente o motivi familiari per le persone fisiche individuali, per i legali rappresentanti di società cittadinanza dell'U.E. o possesso del permesso di soggiorno per uso lavoro autonomo (oppure anche per gli altri usi fatto salvo l'accertamento della reciprocità) 

residenza nella provincia di competenza di questo Elenco 
possesso dei diritti civili

Morali 

  • non essere sottoposti alle misure di prevenzione di cui alla Legge 31.5.1965 e successive modifiche (antimafia)

  • non essere interdetto, inabilitato o dichiarato fallito, salvo che non sia stata ottenuta la riabilitazione civile per la dichiarazione di fallimento
  • non aver riportato condanne per delitti contro l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, ovvero omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione nonché le condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. 

 

REQUISITI MORALI: Antimafia

In data 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” di cui al D. Lgs. 159/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 218/2012.

Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell’estensione dei soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia. In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all’art. 67 del citato D.Lgs. 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo art. 67 nei confronti dei soggetti individuati nell’art. 85 del Codice antimafia

Il titolare dell’impresa individuale e il legale rappresentante che compilano la sezione SCIA o la sezione Modifiche del modello ministeriale e tutti i soggetti che, in base alla forma giuridica dell’impresa ricoprono gli incarichi previsti dal citato art. 85 del Codice Antimafia devono compilare e sottoscrivere la dichiarazione antimafia. Tali dichiarazioni devono essere allegate al modello ministeriale e devono essere identificate con lo stesso codice documento.

In caso di società i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3 del DPR 252/1998

L’impresa di spedizioni deve possedere inoltre i seguenti requisiti finanziari:

versamento di una cauzione pari ad Euro 258,00 da effettuarsi con apertura di deposito definitivo presso il Servizio Depositi della Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio (Via Francesco Lauria 80 - Centro direzionale isola F8)

  • capacità finanziaria (art. 6 della legge 1442/41) il cui limite minino è di Euro 100.000,00 che può essere dimostrata:
    • per le società dall’ammontare del capitale sociale interamente sottoscritto e versato e nel caso in cui detto capitale fosse inferiore a Euro 100.000,00 deve essere integrato fino al limite minimo previsto con fideiussioni assicurative o bancarie
    • per le imprese individuali dal possesso di immobili oppure da un deposito vincolato in denaro o titoli o da polizza assicurativa o bancaria per l’importo minimo previsto di Euro 100.000,00

     

 

 

Nei contratti di fideiussione bancaria o assicurativa devono essere indicati:

  • ente garantito: camera di commercio di Napoli;

 

  • causale: la garanzia, rilasciata a copertura di eventuali inadempienze alle disposizioni della legge 1442/41, s’intende prestata esclusivamente nell’interesse di beneficiari terzi che dovessero subire pregiudizi patrimoniali ed economici in conseguenza di inadempienze di natura professionale in cui lo spedizioniere contraente incorresse nello svolgimento dell’attività

 

 

L'esercizio dell'attività può essere effettuato dalla filiale o sede secondaria di una società previo possesso dei requisiti di capacità finanziaria e requisiti morali e professionali in capo al Responsabile tecnico.

 

SCIA

DIRITTI DI SEGRETERIA

Società:

•     Euro 30,00

Ditta individuale:

•    Euro 18,00
•    Imposta di bollo pari a Euro 17,50 per la presentazione telematica.

Aggiornamento posizione RI/REA

•    Euro 18,00

Modifica legale rappresentante e nomina o modifica di preposto in società già attive:

•    Euro 30,00.

 

 L´ATTIVITA´

 
Sono soggette all´applicazione della L.82/94 le imprese che esercitano attività di:

  •     pulizia
  •     disinfezione
  •     disinfestazione
  •     derattizzazione
  •     sanificazione

Appalti: iscrizione alla fascia di classificazione

Se l´impresa partecipa agli appalti indetti secondo la normativa comunitaria deve richiedere l´iscrizione in una fascia di classificazione in base al volume d´affari al netto dell´IVA, dopo 3 anni di attivita’ o nel minor periodo, comunque non inferiore a 2 anni.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

    Decreto Ministeriale 6.10.99 n. 639
    Decreto del Presidente della Repubblica 558/99
    Decreto Ministeriale 7.07.97 n. 276
    Legge del 25.01.96 n. 82
    Circolari varie

 

  DOCUMENTAZIONE

Per iscrivere un´impresa per l´attività di pulizia è necessario presentare la seguente documentazione:
1) Documentazione obbligatoria
2) Documentazione facoltativa

NOTA BENE
La documentazione va presentata alla Camera di Commercio nella cui provincia è ubicata la sede legale dell’impresa.

1 - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

  •     Modulistica Registro Imprese
  •     Imprese individuali
Modello I1, per le iscrizioni, o I2, per le modifiche, disponibili in formato pdf.

Societa´
Modello S5, da compilare esclusivamente con il software Fedra -

Modulo di denuncia attività
Il modulo, comprensivo degli allegati, è disponibile in formato pdf.

Modulo di fasce di classificazione
Il modulo è disponibile in formato pdf.


2 - DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA

Presentando la seguente documentazione, è possibile accellerare il procedimento.

1)Titolo di studio
copia fotostatica del diploma o del certificato attestante il conseguimento dello stesso

2)Libretto di lavoro
da esibirsi in originale oppure in fotocopia autenticata dal dichiarante

3)Libro matricola, buste paga, cud
da esibirsi in originale oppure in fotocopia autenticata dal dichiarante

4)Dichiarazione resa dall´impresa/ente
circa l´esperienza professionale maturata dal preposto in originale

5)Fatture
da esibirsi in originale oppure in fotocopia autenticata dal dichiarante

6)Altro
Ulteriore eventuale documentazione necessaria ai fini dell´iscrizione che l´ufficio può ritenere utile


AVVERTENZE SULL´AUTOCERTIFICAZIONE

Ai sensi di quanto dispone l’art. 19 L. 241/90 l’ufficio, entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e dispone, se del caso, con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell’attività.

Ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000:
  •     chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico sulla documentazione amministrativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
  •     l’esibizione di un atto contenente dati non veritieri equivale a uso di atto falso
  •     le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale
  •     in caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni

COSTI
Di seguito sono riportati gli importi dei diritti di segreteria dovuti per la presentazione al R.I. delle denunce di inizio attività di imprese di pulizia.

SOCIETA´
Iscrizioni e modificazioni dati R.E.A.
€30,00 + €15,00
Con modalità telematica


NOTE
L´importo dei diritti di segreteria è maggiorato di €15,00 per procedere agli accertamenti previsti dalla legge (es.: denuncia di inizio attività, eventuale aggiunta di sezioni, nomina di responsabile tecnico)


IMPRESE INDIVIDUALI
Iscrizione e modificazione
€18,00 + €9,00
Con modalità telematica

TEMPI
60 giorni dal ricevimento della denuncia.

NOTE

L´importo dei diritti di segreteria è maggiorato di €9,00 per procedere agli accertamenti previsti dalla legge (es.: denuncia di inizio attività, eventuale aggiunta di sezioni, nomina di responsabile tecnico)

SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività

 

 

REQUISITI


Per iniziare l´un attività di impresa di pulizia sono richiesti i seguenti requisiti:
  •     Requisiti di onorabilità
  •     Requisiti tecnico-professionali
  •     Requisiti economico-finanziari

REQUISITI DI ONORABILITA´

I titolari, gli institori ed il direttore per le imprese individuali, i soci per le società di persone e gli amministratori per le società di capitali,le cooperative e le imprese costituite in forma societaria che intendono svolgere le attivita` disciplinate dalla legge devono essere in possesso di requisiti di onorabilità consistenti in:
  •     assenza di condanne o di procedimenti penali in corso per reati non colposi per i quali sia già stata pronunciata condanna a pena detentiva superiore a due anni
  •     assenza di condanne per reati contro il patrimonio o la fede pubblica, o condanne alla pena accessoria dell´interdizione dall´esercizio di una professione o di un´arte o dell´interdizione dagli uffici direttivi delle imprese
  •     assenza di dichiarazioni di fallimento
  •     assenza di procedura fallimentare in corso
  •     assenza di applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione
  •     assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso
  •     assenza di condanna per atti di concorrenza illecita con minaccia o violenza
  •     assenza di contravvenzioni per violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.
Si fa comunque salva la riabilitazione ottenuta.


REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

L´esercizo dell´attività genericamente detta di "pulizia" è subordinato alla nomina di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico professionali:
assolvimento obbligo scolastico e esperienza professionale qualificata, nello specifico campo, di almeno due anni per pulizia e disinfezione e di almeno tre anni per le altre attività in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare d´impresa
  •     attestato di qualifica tecnica di formazione professionale
  •     diploma di istruzione secondaria
  •     diploma universitario
Nel caso di diploma o attestato, il corso di studio deve comprendere:
  •     due anni di chimica per pulizie e disinfezione
  •     un anno di biologia per le altre

REQUISITI ECONOMICI FINANZIARI
  •     iscrizione all´INPS e all´INAIL di tutti coloro che prestano opera nell´impresa
  •     assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico dei titolari di ditte individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitale e per le società cooperative, salvo riabilitazione oppure integrale pagamento di debiti
  •     conto corrente bancario

 

In questa sezione sono disponibili le informazioni relative all’attività di facchinaggio  regolamentata dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 30 giugno 2003, n. 221, entrato in vigore il 4 settembre 2003, che ridefinisce le imprese di facchinaggio, specificando il campo applicativo, descrivendo l’attività e disciplinandone i vari aspetti amministrativi.

DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA'

Per la definizione dell’attività di facchinaggio l’articolo 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 30 giugno 2003, n. 221, entrato in vigore il 4 settembre 2003, rimanda alle attività incluse nella tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - www.welfare.gov.it - del 03/12/1999 specificando che possono essere svolte anche con l´ausilio di mezzi meccanici o diversi, con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti.

Viene quindi fornita la seguente indicazione:

  •     portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all’articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni
    Sono inoltre soggette al decreto in oggetto le attività di:
  •     insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, attività preliminari e complementari.
Poiché alcune di queste ultime attività paiono diverse rispetto a quanto possa essere definito facchinaggio si resta in attesa di delucidazioni ministeriali al riguardo, onde poter applicare con certezza la presente normativa.
A tal proposito si segnala la lettera circolare del Ministero delle Attività Produttive del 1/7/2003 con cui il Ministero dichiara che sono in corso approfondimenti in merito a come debba essere letta questa norma.

Ad una prima applicazione si ritiene quindi che il modo operativo più corretto sia qualificare come attività di facchinaggio quelle attività che nella loro descrizione non presentano motivi di dubbio: si tratta pertanto delle attività definite nel punto a.

Naturalmente anche l’attività di gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza) e di deposito di colli e bagagli (di cui al punto b) sono ragionevolmente da intendersi quali attività di facchinaggio.

Sono espressamente esclusi dall’applicazione di questa normativa i pesatori pubblici.

REGOLARIZZAZIONE PER LE IMPRESE GIA’ ISCRITTE

Le imprese che al 4 settembre 2003 risultavano già iscritte al Registro Imprese o all’Albo Imprese Artigiane per le attività di facchinaggio, devono regolarizzare la propria posizione presentando:
al Registro Imprese la documentazione richiesta.

MODALITA´ DI REGOLARIZZAZIONE

1)REGOLARIZZAZIONE COMPLETA

Per le imprese iscritte al Registro Imprese, la regolarizzazione va effettuata entro il 2 marzo 2004 secondo due modalità:

Prevede che le imprese siano provviste di tutti i requisiti previsti, inclusi in particolare:
  •     tutti i requisiti di capacità economico-finanziaria
  •     requisiti di capacità tecnico-organizzativa

Va presentata tutta la documentazione richiesta.
Le imprese che effettuano la regolarizzazione completa continuano ad esercitare l´attività senza ulteriori adempimenti.

2) REGOLARIZZAZIONE PARZIALE

Prevede che le imprese possono presentare una regolarizzazione incompleta, ovvero anche senza il rapporto patrimonio netto-fatturato di cui al requisito di capacità economico-finanziaria e senza il requisito di capacità tecnico-organizzativa..
Questa regolarizzazione permette di esercitare l´attività solamente fino al 4 settembre 2005.
Per poter continuare a svolgere l’attività dopo questa data, le imprese dovranno presentare entro il 4 settembre 2005 documentazione indicata in maniera completa, pena l’avvio del procedimento di cancellazione dell’attività.

La nomina del preposto, stante il contenuto del decreto in oggetto, comporta l’obbligo che lo stesso risulti sulla posizione dell’impresa estraibile dal registro imprese.
Da ciò discende che per la regolarizzazione con nomina del preposto da parte di soggetti obbligati all’invio delle pratiche telematiche, le modalità di regolarizzazione sono da effettuarsi attraverso:
  •     la compilazione della modulistica, modello S5 ed intercalare P, con il software Fedra
  •     la trasmissione telematica della pratiche attraverso il sistema Telemaco
  •     l´apposizione della Firma digitale con l´utilizzo della Smart Card
Per l’impresa individuale ed i soggetti only Rea invece è sufficiente l’utilizzo dei modelli registro imprese cartacei - I2 e modello R ed intercalare P, disponibili in formato pdf - unitamente ai modelli relativi al facchinaggio, disponibili in formato pdf.

Per i soggetti che si iscrivono alla Albo Imprese Artigiane è da seguire la procedura indicata nell’ apposita sezione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  •     Decreto Ministero Attività Produttive 30 giugno 2003, n. 221
  •     Legge 5 marzo 2003, n. 57 art. 17


 

CHI SIAMO
REGISTRO IMPRESE E ALBI
CRESCITA DELL'IMPRESA
COMUNICAZIONE
TUTELA DELL'IMPRESA E DEL CNSUMATORE
VERSIONI PRECEDENTI

CONTATTI
La CCIAA di Napoli ha due sedi:
 Via S. Aspreno, 2 80133 Napoli
Corso Meridionale, 58 80143 Napoli
  cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it
  registroimprese@na.legalmail.camcom.it
  urpna@na.camcom.it
+39 081 7607712
+39 081 7607716
+39 081 7607507 (Artigianato)
C.F.: 80014190633
P.IVA: 03121650638
Cod. IPA: cciaa_na
SEGUICI SU