Requisiti

Lo spedizioniere deve possedere requisiti morali (assenza di condanne per determinati reati e assenza di misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa) e requisiti professionali che consistono in:

  • aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o laurea in materie giuridico-economiche;

oppure

  • aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività in qualità di titolare, legale rappresentante o dipendente impiegato di 1° livello o dirigente con mansioni operative, per almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedente alla data di presentazione della segnalazione certificata d inizio attività presso un’impresa del settore, comprovato da idonea documentazione che abbia esercitato legittimamente l’attività di spedizionieri;

oppure

  • titolo professionale riconosciuto con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (solo per coloro che hanno conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione Europea o in un paese terzo).

In caso di società i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3 del DPR 252/1998.

Più specificatamente:

Generali

  • maggiore età
  • cittadinanza dell'Unione Europea o possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, lavoro dipendente o motivi familiari per le persone fisiche individuali, per i legali rappresentanti di società cittadinanza dell'U.E. o possesso del permesso di soggiorno per uso lavoro autonomo (oppure anche per gli altri usi fatto salvo l'accertamento della reciprocità) 

residenza nella provincia di competenza di questo Elenco 
possesso dei diritti civili

Morali 

  • non essere sottoposti alle misure di prevenzione di cui alla Legge 31.5.1965 e successive modifiche (antimafia)

  • non essere interdetto, inabilitato o dichiarato fallito, salvo che non sia stata ottenuta la riabilitazione civile per la dichiarazione di fallimento
  • non aver riportato condanne per delitti contro l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, ovvero omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione nonché le condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. 

 

REQUISITI MORALI: Antimafia

In data 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” di cui al D. Lgs. 159/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 218/2012.

Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell’estensione dei soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia. In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all’art. 67 del citato D.Lgs. 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo art. 67 nei confronti dei soggetti individuati nell’art. 85 del Codice antimafia

Il titolare dell’impresa individuale e il legale rappresentante che compilano la sezione SCIA o la sezione Modifiche del modello ministeriale e tutti i soggetti che, in base alla forma giuridica dell’impresa ricoprono gli incarichi previsti dal citato art. 85 del Codice Antimafia devono compilare e sottoscrivere la dichiarazione antimafia. Tali dichiarazioni devono essere allegate al modello ministeriale e devono essere identificate con lo stesso codice documento.

In caso di società i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3 del DPR 252/1998

L’impresa di spedizioni deve possedere inoltre i seguenti requisiti finanziari:

versamento di una cauzione pari ad Euro 258,00 da effettuarsi con apertura di deposito definitivo presso il Servizio Depositi della Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio (Via Francesco Lauria 80 - Centro direzionale isola F8)

  • capacità finanziaria (art. 6 della legge 1442/41) il cui limite minino è di Euro 100.000,00 che può essere dimostrata:
    • per le società dall’ammontare del capitale sociale interamente sottoscritto e versato e nel caso in cui detto capitale fosse inferiore a Euro 100.000,00 deve essere integrato fino al limite minimo previsto con fideiussioni assicurative o bancarie
    • per le imprese individuali dal possesso di immobili oppure da un deposito vincolato in denaro o titoli o da polizza assicurativa o bancaria per l’importo minimo previsto di Euro 100.000,00

     

 

 

Nei contratti di fideiussione bancaria o assicurativa devono essere indicati:

  • ente garantito: camera di commercio di Napoli;

 

  • causale: la garanzia, rilasciata a copertura di eventuali inadempienze alle disposizioni della legge 1442/41, s’intende prestata esclusivamente nell’interesse di beneficiari terzi che dovessero subire pregiudizi patrimoniali ed economici in conseguenza di inadempienze di natura professionale in cui lo spedizioniere contraente incorresse nello svolgimento dell’attività

 

 

L'esercizio dell'attività può essere effettuato dalla filiale o sede secondaria di una società previo possesso dei requisiti di capacità finanziaria e requisiti morali e professionali in capo al Responsabile tecnico.

 


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