REQUISITI E INCOMPATIBILITÀ

I requisiti di idoneità (professionali e morali) previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di mediazione devono essere posseduti dal titolare di impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, anche dagli eventuali preposti, dipendenti e da tutti coloro che operano a qualunque titolo per l'impresa svolgendo l'attività in parola presso eventuali localizzazioni o sedi dell'impresa stessa.

L'aspirante agente deve possedere requisiti morali (assenza di condanne per determinati reati e assenza di misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa) e requisiti professionali che consistono nell'aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado o superiore, aver frequentato un corso di formazione ed aver superato presso la C.C.I.A.A. di residenza un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante, in relazione al ramo di  mediazione prescelto.

Il requisito professionale può essere dimostrato, inoltre, mediante:

• titolo professionale riconosciuto, ai sensi del titolo III  del Decreto Legislativo n. 206 del 2007 con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (solo per coloro che hanno conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione Europea o in un paese terzo);

oppure

• essere iscritto nel soppresso ruolo agenti di affari in mediazione (requisito valido fino al 12/5/2016) Att.ne: questo requisito non può essere fatto valere per le posizioni già cancellate dal soppresso Ruolo

oppure

• essere iscritto nell’apposita sezione Rea presso la CCIAA da cui se ne chiede, contestualmente, la cancellazione tramite la compilazione del modello I2 da trasmettere telematicamente, con l'applicativo Comunica alla competente Camera di Commercio.


REQUISITI MORALI ANTIMAFIA

 

L'attività di agente di affari in mediazione è incompatibile con qualsiasi attività professionale ed imprenditoriale e con l'essere dipendente di enti pubblici e privati ad eccezione dei dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto, dei dipendenti di imprese di mediazione.

In data 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” di cui al D. Lgs. 159/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 218/2012.

Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell’estensione dei soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia. In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all’art. 67 del citato D.Lgs. 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo art. 67 nei confronti dei soggetti individuati nell’art. 85 del Codice antimafia

Il titolare dell’impresa individuale e il legale rappresentante che compilano la sezione SCIA o la sezione Modifiche del modello Mediatori e tutti i soggetti che, in base alla forma giuridica dell’impresa ricoprono gli incarichi previsti dal citato art. 85 del Codice Antimafia devono compilare e sottoscrivere la dichiarazione antimafia. Tali dichiarazioni devono essere allegate al modello Mediatori e devono essere identificate con lo stesso codice documento.

La Camera di Commercio rilascia a ciascun mediatore persona fisica o società, la Tessera di riconoscimento prevista dall'art. 26 del DPR n.1926 del 6/11/60. Si tratta di un documento previsto dalla legge che certifica il mediatore immobiliare come professionista del settore in possesso dei requisiti morali e professionali necessari per l'esercizio dell'attività di mediazione e che di fatto comprova l’effettivo esercizio dell’attività da parte del possessore.

La tessera ha validità quattro anni dalla data di rilascio.


 

  • attività di mediazione denunciata al Registro Imprese;

  • deposito della modulistica che si utilizza e della polizza assicurativa stipulata.

La Tessera costituisce anche un valido strumento per la lotta all'abusivismo che va ad aggiungersi a quelli già utilizzati dalla CCIAA per reprimere questo fenomeno.


A chi è destinata

 

La tessera viene rilasciata a tutti i Mediatori che presentano la SCIA per l'esercizio dell'attività medesima e successivamente alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa.


Caratteristiche della Tessera

 

La tessera personale di riconoscimento ha le dimensioni di un bancomat e riporta il logo della Camera di Commercio, nonchè i dati identificativi del soggetto e la sua posizione al Registro Imprese/REA se trattasi di ditta individuale o la posizione al Registro Imprese della Società presso la quale il mediatore svolge la suddetta, la data del rilascio e la validità quadriennale del documento.


Modalità per il rilascio e costi

 

La richiesta va effettuata con domanda in Bollo di euro 16,00

I Diritti di Segreteria sono pari ad euro 25,00.

La richiesta ed il rilascio della Tessera avviene presso lo Sportello. 
 

RINNOVO DELLA TESSERA PERSONALE
La tessera ha una durata quadriennale. Alla scadenza dei quattro anni, nel caso di prosecuzione dell'attività, è necessario presentare la richiesta di rinnovo della tessera. Inoltre, nel caso in cui l'interessato cessi l'attività di mediazione, anche prima della scadenza, a qualunque titolo esercitata, è tenuto a restituire la tessera all'Ufficio del Registro Imprese - Albi e Ruoli.
 
La procedura di rinnovo necessita che per l'impresa sia stata effettuata la Verifica Dinamica dei Requisiti (ex. art.7 D.M.26/10/2011).
 
A tale scopo occorre inviare una pratica telematica ComUnica, con allegati i modelli I2, S5 o UL indicando nel riquadro NOTE “Verifica dinamica dei requisiti ex art. 7 D.M. 26/10/2011 e richiesta tessera di riconoscimento. Si autorizza l’ufficio al prelievo di 25€ per diritti di segreteria e 16€ per imposta di bollo per ogni tessera richiesta”. Per ogni soggetto interessato occorre allegare un modello apposito MED-VDR (vedi modello per ulteriori indicazioni)
 

 

SCIA

DIRITTI DI SEGRETERIA

Società e apertura UL

  • Euro 30,00

Ditta individuale

  • Euro 18,00
  • Imposta di bollo pari a Euro 17,50

Aggiornamento posizione RI/REA

  • Euro 18,00 

Iscrizione nell'apposita sezione Rea (solo persone fisiche)

  • Euro 18,00
  • Imposta di bollo pari a Euro 16,00

Rilascio tessera personale di riconoscimento

  • Euro 25,00 
  • Imposta di bollo pari a Euro 16,00

Deposito modulistica

  • Euro 18,00 per le imprese individuali
  • Euro 30,00 per le società

Modifica legale rappresentante e nomina o modifica di preposto in società già attive

  • Euro 30,00

Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 aprile 2013 è stato prorogato al 30 settembre 2013 il termine per l'iscrizione nell’apposita sezione Rea e l'aggiornamento al registro delle imprese e al repertorio economico amministrativo REA per agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi, spedizionieri.

 

L'attività di agente è esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.

L'attività di rappresentante è esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.

Gli agenti e rappresentanti di commercio, pur operando nel settore commercio, non possono definirsi commercianti bensì ausiliari del commercio, in quanto agiscono in nome e per conto di altri soggetti preponenti (comunemente chiamati case mandanti), sulla base di un contratto di agenzia.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 art. 75 è stato soppresso dall'8 maggio 2010 il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio lasciando comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti.

L'ufficio del Registro delle Imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel Registro stesso se l'attività è svolta in forma di impresa oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (r.e.a.) assegnando la relativa qualifica; nel termine di 60 gg., in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento o da atti amministrativi a contenuto generale, l'Ufficio del Registro Imprese dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato pari a 30 giorni.

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'attività di agenzia e rappresentanza e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso Ruolo.


SCIA

L'attività di agente e rappresentante di commercio può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza secondo quanto previsto dall'art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010 con un'unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti.

Per effettuare la SCIA, tutti coloro che intendono esercitare l'attività devono compilare il modello “ARC” nelle sezioni "SCIA" e "Requisiti" ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti e il modello intercalare “Requisiti” con l'indicazione dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività per tutti i soggetti successivi al primo. Detti modelli, allegati al DM 26 ottobre 2011, sono disponibili direttamente nell'applicativo ComunicaStarweb devono essere sottoscritti dal soggetto interessato, allegati all'istanza telematica diretta all'ufficio del Registro delle Imprese, presentati come file .XML e individuati con il codice documento C34 per il modello “ARC” e C35 per il modello intercalare “Requisiti”.

 

La data di inizio attività inserita nei modelli delle pratiche telematiche (I1 - I2 - S5 - UL) presentate al Registro Imprese deve coincidere con la data di invio delle stesse.

 

La SCIA deve essere presentata presso la Camera di Commercio ove si intende esercitare l'attività.

In caso di Scia richiesta da società l'oggetto sociale presente nell'atto costitutivo, deve individuare l'attività che la stessa intende svolgere (agenzia e rappresentanza).

Tutti i legali rappresentanti, preposti se nominati e tutti coloro che svolgono l'attività di agenzia e rappresentanza devono essere in possesso dei requisiti che devono essere dichiarati nel modello intercalare "Requisiti" da allegare alla pratica telematica.


UNITÀ LOCALI

 

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio della provincia in cui è ubicata la localizzazione.
Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa nomina almeno un soggetto preposto, in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività per conto dell’impresa.


MODIFICHE

 

L'agente e rappresentante di commercio (persona fisica o società) ha l'obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute: in particolare le Società devono comunicare, entro 30 gg. dall'evento, tutte le modifiche per le quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti per l'esercizio dell'attività (es. la variazione del legale rappresentante e/o del preposto) presentando un'istanza telematica con allegata la sezione “Modifiche” del modello “ARC” e la sezione “Requisiti”.

ATTENZIONE

la comunicazione al Registro Imprese della modifica del legale rappresentante priva del modello "ARC" compilato nelle sezioni "Modifiche" e "Requisiti" e sottoscritto dal nuovo legale rappresentante comporterà l'avvio del procedimento del divieto di prosecuzione dell'attività e l'adozione del conseguente provvedimento.

Le modifiche che non richiedono la verifica dei requisiti e che riguardano i dati essenziali dell'impresa (ad esempio: modifica ditta, denominazione, ragione sociale, trasferimento di sede nella provincia e etc.) o i dati anagrafici delle persone, devono essere esclusivamente trasmesse al Registro delle Imprese mediante l'applicativo Comunica (con compilazione della sola e consueta modulistica Registro imprese/rea) senza compilazione del modello "ARC".


ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE (a regime)

I soggetti (persone fisiche) che cessano di svolgere l'attività hanno facoltà di richiedere, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nell'apposita sezione del REA al fine di conservare e mantenere nel tempo il proprio requisito professionale.
La richiesta di iscrizione avviene tramite la compilazione della sezione "Iscrizione nell'apposita sezione (a regime) del modello "ARC " che deve essere presentato per via telematica con l'applicativo Comunica al Registro Imprese competente in base alla residenza del richiedente.
L'impresa presso la quale il soggetto cessa di svolgere l'attività dovrà comunicare entro 30 giorni la modifica (cessazione dell'attività del soggetto) compilando le sezioni "Anagrafica Impresa" e "Modifiche" del modello "ARC" sottoscritto ed allegato alla pratica telematica (modello S5) da inviare al Registro Imprese.

Qualora il soggetto iscritto nell'apposita sezione del Rea ricominci l'attività di agenzia o rappresentanza deve richiedere la cancellazione dalla medesima sezione e contestualmente deve compilare la sezione "Requisiti" del modello "ARC".



REGIME TRANSITORIO

Il DM 26 ottobre 2011 in vigore dal 12 maggio 2012, disciplina il passaggio di tutte le notizie contenute nel soppresso Ruolo rispettivamente nel Registro Imprese per soggetti che svolgono l'attività in forma imprenditoriale, nel Rea per tutti gli iscritti (dipendenti, collaboratori etc.).

Il transito dei dati dovrà avvenire su espressa richiesta degli interessati.

 

Le imprese di agenzia e rappresentanza (ditte individuali e società) attive alla data del 12 maggio 2012 dovranno presentare entro un anno (termine prorogato al 30 settembre 2013 con DM 23 aprile 2013) un'istanza telematica utilizzando la procedura ComunicaStarweb con allegato il modello “ARC” compilato nelle sezioni "Anagrafica" e "Aggiornamento Posizione RI/REA" per richiedere il passaggio dei dati contenuti nell'ex Ruolo al RI/REA per ciascuna sede o unità locale dell'impresa pena l'inibizione della continuazione dell'attività.
Nel modello, nell'apposita sezione, l'impresa attiva dovrà indicare anche tutti quei soggetti già abilitati ed iscritti nel soppresso Ruolo (dipendenti, collaboratori etc.) che a qualsiasi titolo svolgono l'attività di agenzia e rappresentanza per l'impresa stessa e per ciascun nominativo dovrà essere compilato l'int. P relativo alla modulistica Registro Imprese/Rea.

AVVERTENZA

 

L'aggiornamento della posizione dell'impresa consiste nella conferma dei dati e requisiti dal soppresso ruolo al registro delle imprese; pertanto prima di inviare l'istanza di aggiornamento della posizione, l'impresa deve verificare che i dati del Ruolo e del Registro Imprese, in particolare quelli relativi ai legali rappresentanti, devono coincidere; in caso contrario l'istanza di aggiornamento potrà essere inoltrata soltanto dopo aver presentato la SCIA di modifica con l'autocertificazione del possesso dei requisiti utilizzando la procedura informatica ComunicaStarweb.
Le imprese che esercitano l'attività presso più localizzazioni devono presentare l'aggiornamento della posizione per ciascuna unità locale operativa indicando i soggetti in possesso dei requisiti ed abilitati che svolgono l'attività per conto dell'impresa.
Le persone fisiche iscritte al Ruolo ma inattive alla data del 12 maggio 2012, entro un anno (termine prorogato al 30 settembre 2013 con DM 23 aprile 2013), potranno presentare al Registro Imprese della Camera di Commercio di residenza un'istanza telematica utilizzando la procedura ComunicaStarweb con allegato il modello “ARC” sezione “Iscrizione apposita Sezione (Transitorio)”.

Decorso tale termine non potranno più chiedere l'iscrizione nell'apposita sezione del Rea, tuttavia l’iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei cinque anni successivi all’entrata in vigore del decreto, requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività.


REVISIONE - VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

L'ufficio del Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni dalla data di presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli dei soggetti preposti che svolgono l'attività per suo conto.
In caso di sopravvenuta mancanza di uno di essi, il Conservatore del Registro delle Imprese avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative.
Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività è iscritto d'ufficio nel Rea e determina l'annotazione nello stesso Rea della cessazione dell'attività medesima.

Le posizioni iscritte nell'apposita sezione del Rea sono soggette a verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni cinque anni dalla data di iscrizione.


Diritto di stabilimento

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l'attività medesima, hanno titolo all'iscrizione nel Registro Imprese e nel Rea dimostrando di svolgere la stessa attività e di essere iscritte al corrispondente registro delle imprese del paese comunitario. Se tali imprese estere si avvalgono in Italia di soggetti che svolgono l'attività per conto della stessa, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana.


Libera prestazione di servizi

 

La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, che in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l'attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano e conseguentemente per queste imprese non sussiste l'obbligo di iscrizione nel Registro Imprese o nel Rea perchè non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano.


Cosa fare per accedere al servizio

I modelli per comunicare l'iscrizione/denuncia attività al Registro Imprese/Rea e successive modifiche da presentare sotto forma di file in formato .XML sono disponibili direttamente nell'applicativo ComunicaStarweb e dopo essere stati compilati, sottoscritti digitalmente oppure sottoscritti graficamente dal soggetto interessato e scansionati devono essere allegati all'istanza telematica diretta all'ufficio del Registro Imprese.

L'apposita modulistica ministeriale da allegare, con lo specifico formato, alla pratica di Comunicazione unica deve essere individuata con i seguenti codici documenti: C34 per il modello "ARC" e C35 per il modello intercalare "Requisiti". La dichiarazione antimafia deve essere allegata ed individuata con il codice documento C34

Sul sito di ComunicaStarweb è disponibile una Guida all'applicativo. Al paragrafo 7.1.2 della Guida online, alle pagine 101 - 108, sono specificati maggiori dettagli sull'invio delle pratiche telematiche.

 

L'aspirante agente deve possedere requisiti morali (assenza di condanne per determinati reati e assenza di misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa) e uno dei seguenti requisiti professionali che consistono in:

  • aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o alcuni ad indirizzo turistico (anche diplomi di qualifica triennali) o laurea in materie commerciali o giuridiche;


 
Elenco dei titoli di studio validi per l’esercizio delle attività di agente e di rappresentante di commercio

oppure

  • aver superato, con esito positivo, apposito corso abilitante, organizzato o riconosciuto dalla Regione Campania (Qualificazione Professionale, Isola A6, Centro Direzionale di Napoli);

oppure

  • aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque come viaggiatore piazzista o dipendente qualificato addetto al settore vendite o lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite (inquadramento nei primi due livelli contrattuali del CCNL di riferimento: es. 1 e 2 livello del CCNL Commercio o 6 e 7 livello del CCNL Industria); in questo caso deve essere allegata alla SCIA dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante della società presso la quale il soggetto interessato è stato dipendente indicando periodo, mansioni e contratto applicato 

oppure

  • di essere o essere stato titolare/legale rappresentante per almeno due anni negli ultimi cinque di un’impresa commerciale all’ingrosso/dettaglio/somministrazione di alimenti e bevande o di un’impresa artigiana (per la produzione di beni e servizi e con esclusione quindi dell’impresa artigiana di prestazione di servizi);

oppure

  • di essere stato delegato per almeno due anni negli ultimi cinque di un esercizio per l’attività di somministrazione;

oppure

  • di essere o essere stato coadiuvante per almeno due anni negli ultimi cinque con mansioni direttive e organizzative di un’’impresa commerciale.

 

Il requisito professionale può essere costituito, inoltre, mediante:

  • titolo professionale riconosciuto, ai sensi del Titolo III dal D.Lgs. 206 del 2007, con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (solo per coloro che hanno conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione Europea o in un paese terzo);

oppure

  • essere iscritto nel soppresso ruolo agenti e rappresentanti di commercio (Att.ne: requisito valido fino al 12/5/2017) Att.ne questo requisito non può essere fatto valere per le posizioni già cancellate dal soppresso Ruolo;

oppure

  • essere iscritto nell’apposita sezione Rea presso la CCIAA da cui se ne chiede, contestualmente, la cancellazione tramite la compilazione del modello I2 da trasmettere telematicamente, con l'applicativo Comunica alla competente Camera di Commercio.

 


 
REQUISITI MORALI ANTIMAFIA

 

L'attività di agente e rappresentante di commercio è incompatibile con l'essere dipendente di enti pubblici e privati ad eccezione dei dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto e con l’attività di agente di affari in mediazione o altre attività di mediazione.

In data 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” di cui al D. Lgs. 159/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 218/2012.

Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell’estensione dei soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia. In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all’art. 67 del citato D.Lgs. 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo art. 67 nei confronti dei soggetti individuati nell’art. 85 del Codice antimafia.

 

SCIA

DIRITTI DI SEGRETERIA

Per le società:

  • Euro 30,00

Per le ditte individuali:

  • Euro 18,00
  • Imposta di bollo pari a Euro 17,50

Per l'aggiornamento della posizione RI/REA

  • Euro 18,00

 

 

Per l'iscrizione nell'apposita sezione REA (solo persone fisiche)

  • Euro 18,00
  • Imposta di bollo pari a Euro 16,00

 

 

Per la modifica del legale rappresentante e la nomina o modifica di preposto per le unità locali

  • Euro 30,00

 

 

 

Riapertura termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA sezione speciale persone fisiche dei soggetti esercitanti le attività di agente d'affari in mediazione, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere alla data di soppressione dei rispettivi ruoli e albi professionali.

 

 

Avviso rivolto agli aspiranti esercenti la professione di mediatore marittimo

Scadenza presentazione domande 12/02/2018


Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 aprile 2013 è stato prorogato al 30 settembre 2013 il termine per l'iscrizione nell’apposita sezione Rea e l'aggiornamento al registro delle imprese e al repertorio economico amministrativo REA per agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi, spedizionieri.

Sono mediatori marittimi i soggetti - persone fisiche o giuridiche - che esercitano professionalmente la mediazione nei contratti di costruzione, compravendita, locazione e noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 art. 75 è stato soppresso dall’8 maggio 2010 il ruolo dei mediatori marittimi lasciando comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti.

Il decreto in questione si occupa soltanto della sezione ordinaria del Ruolo dei mediatori marittimi, nulla essendo innovato per la Sezione speciale: riservata ai mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici (incarico di presiedere alle pubbliche gare o ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi, legge n. 478/1968) che non risulta toccata dall'art. 75 del D. Lgs. 59/2010.

L’ufficio del Registro delle Imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel Registro stesso se l’attività è svolta in forma di impresa oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (r.e.a.) assegnando la qualifica di intermediario; nel termine di 60 gg., in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento o da atti amministrativi a contenuto generale, l’Ufficio del Registro Imprese dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato pari a 30 gg.. .

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese delle attività di mediazione e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso Ruolo.

La prova di esame ha luogo annualmente. Il Bando di avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.


Deposito cauzionale

 

Il mediatore marittimo deve costituire un deposito cauzionale nella misura di Euro 258,33 per la sezione ordinaria e di Euro 516, 46 per la sezione speciale.

La cauzione, prevista dall'art.23 della legge 478/68, è vincolata con diritto di prelazione all'adempimento delle obbligazioni assunte dal mediatore nell'esercizio della professione, può essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o con deposito in denaro presso gli uffici della Banca d'Italia Sezione di Tesoreria Centrale dello Stato (Via Nuova Marina, 5 - 80133  Napoli - tel. 081/492111) per la provincia di Napoli, mentre per le altre province della Regione Lazio presso le rispettive Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato da ricercare sul sito http://www.cassaddpp.it/.

Svincolo del deposito cauzionale e della polizza assicurativa/bancaria

 

In seguito alla cessazione dell'attività è previsto lo svincolo del deposito cauzionale o della polizza assicurativa/bancaria costituita ai fini dell’esercizio dell'attività.

Se trattasi di polizza assicurativa/bancaria l’interessato può chiedere contestualmente la cancellazione e lo svincolo della polizza.

Se trattasi di deposito cauzionale costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti (fino al 31/10/2004) o presso gli uffici della Banca d'Italia- Sezione di Tesoreria dello Stato l’interessato può presentare la richiesta di svincolo decorsi 18 mesi dalla data di cessazione dell’attività di mediazione marittima dal Registro Imprese o in alternativa, seguire la procedura prevista dalla legge 1138/49 (produrre copia dell’avvenuta pubblicazione, per estratto, della richiesta di rimborso sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” ed il “Messaggero”).


SCIA

 

L’attività di mediazione può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza secondo quanto previsto dall’art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010 con un’unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti.

Per effettuare la SCIA, tutti coloro che intendono esercitare l'attività devono utilizzare il modello “Mediatori Marittimi” e il modello intercalare “requisiti” (allegati al DM 26 ottobre 2011) disponibili direttamente nell’applicativo ComunicaStarweb; i modelli, compilati e sottoscritti dal soggetto interessato,  dovranno essere allegati all’istanza telematica diretta all’ufficio del Registro delle Imprese.

La data di inizio attività inserita nei modelli delle pratiche telematiche (I1 - I2 - S5 - UL) presentate al Registro Imprese deve coincidere con la data di invio delle stesse

La SCIA deve essere presentata presso la Camera di Commercio ove si intende esercitare l'attività.

In caso di Scia richiesta da società l'oggetto sociale presente nell'atto costitutivo, deve prevedere l'attività di mediazione marittima.

Tutti i legali rappresentanti, i preposti se nominati e tutti coloro che svolgono attività di mediazione devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti utilizzando il modello intercalare "Requisiti" da allegare alla pratica telematica.

 L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio della provincia in cui è ubicata la localizzazione.

Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività per conto dell’impresa.

 


Modifiche

 

Il mediatore marittimo (persona fisica o società) ha l'obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute: in particolare le Società devono comunicare, entro 30 gg. dall’evento, tutte le modifiche per le quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti per l’esercizio dell’attività (es. la variazione del legale rappresentante e/o del preposto) presentando un’istanza telematica con allegata la sezione “Modifiche” del modello “Mediatori Marittimi” e la sezione “Requisiti” .


ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE

 

 

I soggetti (persone fisiche) che cessano di svolgere l'attività richiedono, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nell'apposita sezione del REA mediante compilazione della sezione "Iscrizione nell'apposita sezione (a regime) del modello "Mediatori Marittimi" da allegare alla pratica telematica (modello I2) da inviare al Registro Imprese


REGIME TRANSITORIO

 

Il DM 26 ottobre 2011 in vigore dal 12 maggio 2012, disciplina il passaggio di tutte le notizie contenute nel soppresso Ruolo rispettivamente nel Registro Imprese per soggetti che svolgono l’attività in forma imprenditoriale, nel Rea sezione speciale per tutti gli iscritti (dipendenti, collaboratori ecc…).

Il transito dei dati dovrà avvenire su espressa richiesta degli interessati.

Le imprese di mediazione (ditte individuali e società) attive alla data del 12 maggio 2012 dovranno presentare entro un anno (termine prorogato al 30 settembre 2013 con DM 23 aprile 2013) un’istanza telematica utilizzando la procedura ComunicaStarweb con allegato il modello “Mediatori Marittimi” sezione Aggiornamento Posizione RI/REA per richiedere il passaggio dei dati contenuti nell’ex Ruolo al RI/REA per ciascuna sede o unità locale dell’impresa pena l’inibizione della continuazione dell’attività.

Nel modello, nell’apposita sezione l’impresa attiva dovrà indicare anche tutti quei soggetti già abilitati ed iscritti nel soppresso Ruolo (dipendenti, collaboratori ecc…) che a qualsiasi titolo svolgono l’attività di mediazione per l’impresa stessa.

AVVERTENZA: l'aggiornamento della posizione dell'impresa consiste nella conferma dei dati e requisiti dal soppresso ruolo al Registro delle Imprese; pertanto prima di inviare l'istanza di aggiornamento della posizione, l'impresa deve verificare che i dati del Ruolo e del Registro Imprese, in particolare quelli relativi ai legali rappresentanti, devono coincidere; in caso contrario l'istanza di aggiornamento potrà essere inoltrata soltanto dopo aver presentato la SCIA di modifica con l'autocertificazione del possesso dei requisiti utilizzando la procedura informatica ComunicaStarweb.

Le imprese che esercitano l'attività presso più localizzazioni devono presentare l'aggiornamento della posizione per ciascuna unità locale operativa indicando i soggetti in possesso dei requisiti ed abilitati che svolgono l'attività per conto dell'impresa.

 


TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

 

 

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Cosa fare per accedere al servizio

 

 

I modelli per comunicare l'iscrizione/denuncia attività al Registro Imprese/Rea e successive modifiche sono disponibili direttamente nell'applicativo ComunicaStarweb e dopo essere stati compilati, sottoscritti digitalmente oppure sottoscritti graficamente dal soggetto interessato e scansionati devono essere necessariamente allegati all'istanza telematica diretta all'ufficio del Registro Imprese.

Sul sito di ComunicaStarweb è disponibile una Guida all'applicativo. Al paragrafo 7.1.2. della Guida online, alle pagine 101-108, sono specificati maggiori dettagli sull'invio delle pratiche telematiche.

 

L'aspirante agente deve possedere requisiti morali (assenza di condanne per determinati reati e assenza di misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa) e requisiti di idoneità professionali che consistono nell'aver conseguito un diploma di scuola media inferiore, ed aver superato presso la competente Camera di Commercio un esame orale per l'esercizio dell'attività di mediazione marittima per la sezione ordinaria ed un esame scritto ed orale per l'iscrizione nel Ruolo dei Mediatori Marittimi Sezione Speciale.


Il requisito professionale può essere costituito, inoltre, mediante:

  • titolo professionale riconosciuto con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (solo per coloro che hanno conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione Europea o in un paese terzo);

 

oppure

  • essere iscritto nel soppresso ruolo mediatori marittimi

 

oppure

  • essere iscritto nell’apposita sezione Rea.

 


Requisiti morali antimafia

 

In data 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” di cui al D. Lgs. 159/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 218/2012.

Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell’estensione dei soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia. In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all’art. 67 del citato D.Lgs. 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo art. 67 nei confronti dei soggetti individuati nell’art. 85 del Codice antimafia

Il titolare dell’impresa individuale e il legale rappresentante che compilano la sezione SCIA o la sezione Modifiche del modello ministeriale e tutti i soggetti che, in base alla forma giuridica dell’impresa ricoprono gli incarichi previsti dal citato art. 85 del Codice Antimafia devono compilare e sottoscrivere la dichiarazione antimafia. Tali dichiarazioni devono essere allegate al modello ministeriale e devono essere identificate con lo stesso codice documento.

 

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