Albo Nazionale Gestori Ambientali
L'Albo Nazionale Gestori Ambientale è l’albo al quale devono iscriversi le imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
Devono iscriversi all’Albo, ai sensi dell’art. 212 c. 8 del D. Lgs. 152/2006, anche i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti ed i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di 30 Kg. o 30 lt. al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Sono tenuti, altresì, all’iscrizione ai sensi del D.M. 08/03/2010, n. 65 i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), i trasportatori di RAEE in nome dei distributori e gli installatori/gestori di centri di assistenza di AEE, in un’apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali in ottemperanza dell'art.6 comma 1, lettera b) del d.lgs. 151/2005 che prevede l'obbligo, per i distributori di AEE, di assicurare, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita. L'art.6 comma 1-bis del d.lgs.151/2005, prevede che tale obbligo decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto n. 65 del 08/03/2010
L’Albo è articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell’Ambiente, ed in Sezioni regionali, istituite presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di Regione.
Il Comitato Nazionale ha potere deliberante ed è composto da 15 membri.
Ogni Sezione Regionale è composta:
* dal Presidente della Camera di Commercio o da un membro del consiglio camerale designato;
* da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della Giunta Regionale, con funzione di vicepresidente;
* da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province;
* da un esperto designato dal Ministero dell’Ambiente.
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI
Le funzioni di Segreteria delle Sezioni Regionali sono affidate alle Camere di Commercio dei capoluoghi di regione e sono esercitate da un funzionario camerale.
Per le imprese con sede legale all’estero la domanda è presentata alla Sezione Regionale o provinciale nel cui territorio è istituita la sede secondaria con rappresentanza stabile.
La sede degli uffici della Sezione Regionale della Campania dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali è la seguente:
Albo Nazionale Gestori Ambientali
presso Camera di Commercio di Napoli
C.so Meridionale, 58
80143 NAPOLI
Modalità di invio delle istanze
• per via telematica
FAQ
E’ possibile richiedere informazioni circa lo stato delle istanze nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16.00 al seguente recapito telefonico 081/7607702 oppure collegandosi al sito del Comitato Nazionale https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx
Per domande e quesiti, è possibile inviare una mail alla Sezione all’indirizzo PEO : sezionerifiuti.campania@na.camcom.it o all’indirizzo PEC : albogestori.campania@pec.it
Per informazioni
Riferimento: | Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Campania | |
Indirizzo: | Borsa Merci – Corso Meridionale, 58 – 80143 Napoli | |
Telefono: | 081/7607702 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 16 | |
E-mail: | sezionerifiuti.campania@na.camcom.it | |
PEC: | albogestori.campania@pec.it | |
Orari: | Ricevimento pubblico dal martedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12,00 | |
N.B. | Durante l'emergenza sanitaria da COVID-19, il pubblico si riceve solo su appuntamento. (le richieste sono inviate alla casella: sezionerifiuti.campania@na.camcom.it - Si prega non utilizzare caselle PEC) |
No, per qualsiasi categoria, l’attività può essere esercitata solo a seguito del rilascio del provvedimento di iscrizione.
L’istanza deve essere esaminata dalla Sezione due volte, prima per l’accertamento del possesso dei requisiti, poi per l’accettazione delle garanzie finanziarie. Conseguentemente, occorrono circa 180 giorni per ottenere il provvedimento di iscrizione.
I tempi di rilascio del provvedimento di iscrizione e variazione del conto proprio e dei RAEE è di circa 45 giorni.
Così come indicato nella delibera del 16/07/1999 del Comitato Nazionale, le uniche modalità di acquisizione dell’esperienza riconosciute sono le seguenti:
• titolare d’impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione
• responsabile tecnico o direttore tecnico di attività per la quale si chiede l’iscrizione
• dirigente tecnico con responsabilità inerenti al settore di attività per le quali si chiede l’ iscrizione.
Il responsabile tecnico è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscono il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell’idoneità dei beni strumentali utilizzati.
Riguardo alle sanzioni nelle quali effettivamente incorre il responsabile tecnico, a tutt’oggi non esiste ancora giurisprudenza. Trattasi in ogni caso di sanzioni di tipo penale, secondo il disposto degli artt. dal 50 al 54 del D. Lgs. 5.2.97 n. 22.
Possono essere utilizzati bollettini di versamento in bianco. L´attestazione di detto versamento deve essere inviata alla Sezione regionale dell'Albo, mentre la ricevuta deve essere trattenuta dall’impresa. Se alla ditta, invece, resta una sola sezione, questa dovrà essere inviata all´Albo in originale (la ditta si terrà una fotocopia).
Sì, tuttavia il trasporto in conto terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi, e può quindi essere considerato senz’altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio.
Con circolare 1461 del 16 dicembre 2011, il Comitato nazionale ha precisato che la mancata presentazione della richiesta di aggiornamento entro il 27 dicembre 2011 dell’iscrizione delle imprese iscritte al conto proprio prima del 14 aprile 2008 debba essere considerata quale mancanza di interesse al permanere dell’iscrizione e, pertanto, l’impresa stessa debba essere cancellata dall’Albo entro e non oltre il 20 gennaio 2012.