Strumenti di misura
La metrologia legale è il settore della scienza della misura che si occupa delle misurazioni che hanno un valore legale, in particolare quindi di tutte le transazioni commerciali che prevedano una valutazione di quantità.
L'Ufficio Metrico si occupa a livello territoriale della tutela del consumatore, relativamente alle problematiche sulla correttezza della misurazione delle quantità negli scambi di merci e di servizi, attraverso attività di vigilanza e controllo sugli strumenti metrici immessi sul mercato.
Gli strumenti utilizzati per funzioni metrico-legali risultano in parte riconducibili alle previsioni di cui al Regio Decreto 23 agosto 1890, n. 7088( testo unico delle Leggi sui pesi e sulle misure) e di cui al Regio Decreto 12 giugno 1902, n. 226, che approva il Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, come successivamente modificati e integrati.
I suddetti atti normativi prevedono, tra l’altro, procedure nazionali di cosiddetta “prima verificazione”, cui gli strumenti contemplati dalla citata normativa vengono ammessi con provvedimento di competenza del MIMIT.
Inoltre altra e più numerosa parte di tali strumenti , ricade sotto la disciplina delle norme di rango europeo, segnatamente le Direttive 2014/31/UE (NAWID) e 2014/32/UE (MID), nonché dei rispettivi atti nazionali di recepimento, che definiscono esplicitamente le tipologie di strumenti con funzione metrico-legale assoggettate alle relative disposizioni.
- Fabbricanti Metrici
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Il FABBRICANTE METRICO è la persona fisica o giuridica che:
a) si assume la responsabilità della conformità dello strumento metrico (per pesare o misurare) ai requisiti indicati dalla normativa specifica;
b) ha adottato tutte le misure necessarie ad assumersi tale responsabilità.
Questa assunzione di responsabilità si compie:
- realizzando la progettazione tecnica di uno strumento metrico (per pesare o misurare), oppure facendola realizzare a proprio nome;
- fabbricando uno strumento metrico, oppure facendolo fabbricare a proprio nome;
- ponendo in commercio, a proprio nome, lo strumento;
- riparando strumenti metrici nel rispetto dei requisiti indicati nei provvedimenti specifici.
Chiunque intende fabbricare e/o riparare strumenti di misura di tipo legale (destinati a far fede in rapporto con terzi), deve fare una dichiarazione scritta alla Prefettura della località dove intende esercitare la sua attività, allegando:
un’impronta della marca di fabbrica con la quale contrassegnerà gli strumenti metrici che presenterà alla verifica; un certificato dal quale risulti che uguale impronta è stata depositata all’Ufficio Metrico;
Il Fabbricante Metrico che intenderà presentare alla verifica strumenti metrici fuori dalla provincia di appartenenza, dovrà esibire la ricevuta di cui sopra.
La Prefettura prende atto di tale dichiarazione, che trasmette in copia all’Ufficio Metrico, e ne rilascia ricevuta all’interessato (presa d’atto prefettizia).
Iscrizione al Registro Imprese:
L’attività di fabbricante di strumenti di misura deve corrispondere all’attività effettivamente svolta dall’impresa e da questa comunicata al Registro delle Imprese; pertanto l’impresa deve, prima di presentare la pratica all’Ufficio Metrico, assicurarsi che questa condizione si verifichi in visura camerale.
Il Fabbricante Metrico dovrà:
a. dotarsi di una collezione completa di pesi, di misure e di strumenti metrici, anch’essi di tipo legale, idonei all’attività che intende svolgere; detta collezione dovrà essere sottoposta a verificazione periodica prima che inizi l’attività e periodicamente ogni biennio entro la fine del mese di gennaio;
b. nel caso in cui il Fabbricante Metrico intenda munirsi di una dotazione completa di campioni tarati con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali da laboratori di taratura accreditati, inseriti in un sistema pianificato di controllo periodico con riferimento alle norme tecniche nazionali e internazionali per i laboratori di prova (Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025), la disposizione richiamata al punto a. precedente non si applica. Si considera soddisfatta la condizione precedente se il laboratorio è accreditato da un organismo aderente all’European Cooperation for Accreditation (EA), che sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento, e che operi secondo la Norma UNI CEI EN 45003 ora UNI CEI EN ISO/IEC 17011, ovvero, se il laboratorio opera secondo sistemi di garanzia di qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario, in base alla Norma UNI CEI EN 45012 ora UNI CEI EN ISO/IEC 17021, con riferimento alla norma tecnica per i laboratori di prova in precedenza citata.
c. dovrà scegliere l’impronta della marca di fabbrica che sarà depositata e che in seguito sarà utilizzata per contrassegnare gli strumenti di misura presentati a verificazione, contenente almeno le iniziali del nome dell’impresa ed un logo particolare da essa scelto.
- Verifica Prima
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La verifica prima svolta dall’Ufficio metrico della Camera di Commercio riguarda gli strumenti di misura ad omologazione nazionale prima che vengano immessi sul mercato.
Essa può essere richiesta solo dalle imprese che rivestano la qualifica di fabbricante metrico presentando all´Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Napoli il modello VPR (Richiesta verifica prima).
Se lo strumento è di tipo fisso, la verifica può essere effettuata in due modi distinti:
· Verifica prima in fabbrica
· Sul luogo di installazione definitivo (collaudo di posa in opera)
Se gli strumenti sono di tipo elettronico, la richiesta deve essere integrata dalla dichiarazione del fabbricante, secondo la quale gli strumenti sottoposti a verifica prima devono garantire il rispetto dei seguenti requisiti:
a) devono essere conformi alla documentazione tecnica depositata presso il Ministero dello Sviluppo Economico
b) non devono consentire alterazioni dei dati riguardanti la transazione commerciale, a meno di rimozione dei bolli metrici o di evidenti interventi dolosi
c) non devono consentire la programmazione di parametri concernenti le caratteristiche metrologiche, a meno di rimozione dei bolli metrici o di evidenti interventi dolosi.
Dopo aver accertato i requisiti (rispondenza dello strumento al corrispondente Decreto Ministeriale di approvazione), verranno effettuate delle prove metrologiche e funzionali. In caso di esito positivo, lo strumento sarà legalizzato. Si applicheranno, cioè, i sigilli caratteristici dell'Ufficio e dell'Ispettore che esegue la verifica, atti cioè a garantire l'inaccessibilità dello strumento e la sua inalterabilità metrologica.
La verifica prima può essere svolta anche dai fabbricanti metrici che abbiano ottenuto la concessione di conformità metrologica ai sensi del Decreto Ministeriale 28 marzo 2000 n. 179. In tal caso il fabbricante ha la facoltà di autocertificare gli strumenti da lui prodotti in conformità ai decreti di ammissione rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Su ciascuno strumento, prodotto conformemente al provvedimento di ammissione del Ministero, vengono apposti i bolli, i sigilli di protezione (riportanti il marchio di fabbrica depositato) e le iscrizioni previsti dal provvedimento di concessione, fornendo una dichiarazione scritta di conformità metrologica.
- Verifica iniziale CE/UE
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La verifica iniziale CE/UE viene effettuata per gli strumenti oggetto di approvazione secondo le normative comunitarie, Direttiva MID e Direttiva NAWI, prima della loro immissione sul mercato ed è effettuata dai fabbricanti o importatori con sede nell'Unione Europea.
A seguito della valutazione della conformità degli strumenti il fabbricante appone le seguenti marcature:
la marcatura CE; la marcatura metrologica supplementare M, seguita dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura e dal numero dell'Organismo Notificato.
- Verifica Periodica
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La verificazione periodica degli strumenti di misura, è il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale con lo scopo di accertare se essi riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.
Il 18 settembre 2017 è entrato in vigore il Decreto 21 aprile 2017 n. 93 concernente il “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”.
Tale Decreto ha semplificato in maniera sostanziale il quadro normativo vigente abrogando una serie di regolamenti e decreti ministeriali ed unificando la normativa riguardante i controlli su strumenti MID e nazionali.
Inoltre il D.M. 93/17 ha rafforzato il ruolo di vigilanza delle Camere di Commercio nel settore della Metrologia Legale, delegando la verifica periodica esclusivamente agli organismi, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), in possesso dei requisiti dell’allegato I del Decreto, dopo che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere, attribuendo alle Camere di Commercio attività di controllo, casuale o in contraddittorio, sugli strumenti di misura immessi in servizio ed aventi funzione legale.
Con l’entrata in vigore del DM. 93/17 gli strumenti metrici, riportanti il contrassegno verde di esito positivo della verifica periodica in corso di validità, devono essere unicamente verificati dagli organismi accreditati in conformità ad una delle seguenti norme: UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.
Le Camere di Commercio, quindi, da tale data dovranno esclusivamente provvedere alla vigilanza sugli strumenti metrici verificati dagli organismi e sulla corretta applicazione delle vigenti normative nell’ambito della Metrologia Legale.
La verificazione periodica sugli strumenti di misura deve essere effettuata dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità prevista nell’allegato IV del Decreto 21 aprile 2017 n. 93 o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, applicati sugli strumenti per garantire l’integrità dagli organismi notificati e dai fabbricanti, in sede di accertamento della conformità, e dagli organismi di verificazione periodica.
L'esito positivo della verificazione periodica è attestato mediante l'applicazione di una targhetta autoadesiva, distruggibile con la rimozione, indicante la data di scadenza della stessa in colore nero su fondo verde.
L’esito negativo è attestato mediante l'applicazione di una targhetta autoadesiva, distruggibile con la rimozione, indicante l’esito negativo in colore nero su fondo rosso.Si riportano di seguito gli obblighi dei titolari degli strumenti di misura soggetti all’obbligo della verificazione periodica, secondo quanto previsto dall’8 del D.M. 93/2017:
-comunicare entro 30 giorni alla Camera di Commercio territorialmente competente la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti nonché quella di fine dell’utilizzo con le modalità previste dall’art.9, comma 2, del D.M. 93/2017;
- mantenere l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico o elemento di protezione;
- curare l’integrità dei sigilli provvisori apposti dal riparatore;
- conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;
-curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi
o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
CONTROLLI CASUALI
Gli strumenti di misura in servizio sono soggetti a controlli effettuati dalle Camere di commercio, a intervalli casuali, senza determinata periodicità e senza preavviso. L’esito del controllo è registrato sul libretto metrologico.
CONTROLLI IN CONTRADDITORIO
Gli strumenti di misura sono soggetti a controlli effettuati dalle Camere di commercio anche nel caso in cui il Titolare di uno strumento o altra parte interessata nella misurazione ne faccia richiesta alla Camera di commercio competente per territorio. I costi di tali controlli sono a carico del richiedente.
PERIODICITA' DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA:
Periodicità della verificazione degli strumenti di misura in servizio
(allegato IV del D.M. 93/2017)
Categoria degli strumenti
Periodicità
della verificazioneStrumenti per pesare a funzionamento non automatico
3 anni
Strumenti per pesare a funzionamento automatico
Selezionatrici ponderali per la determinazione di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo:
1 anno
Altre tipologie di strumenti:
2 anniSistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua
2 anni
Misuratori massicci di gas metano per autotrazione
2 anni
Misure di capacità
4 anni
Pesi
4 anni
Contatori dell'acqua
Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m3/h compresi:
10 anni
Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3) maggiore di 16m3/h:
13 anniContatori del gas
A pareti deformabili: 16 anni
A turbina e rotoidi: 10 anni
Altre tecnologie: 8 anniDispositivi di conversione del volume
Sensori di pressione e temperatura sostituibili:
2 anni
Sensori di pressione e temperatura parti integranti:
4 anni
Approvati insieme ai contatori:
8 anniContatori di energia elettrica attiva
Elettromeccanici:
18 anni
Statici:
-bassa tensione (BT-fra 50V e 1000V di classe di precisione A, B, o C:
15 anni
-media e alta tensione (MT – AT >1000V):
10 anniContatore di calore
Portata Qp fino a 3m3/h
- con sensore di flusso meccanico: 6 anni
- con sensore di flusso statico: 9 anni
Portata Qp superiore a 3m3/h
- con sensore di flusso meccanico: 5 anni
- con sensore di flusso statico: 8 anniIndicatori di livello
2 anni
Tassametri
2 anni
Strumenti di misura della dimensione
3 anni
Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati
3 anni
- Strumenti MID
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Direttiva MID
La Direttiva 2004/22/CE ( oggi sostituita dalla Direttiva 2014/32/UE Direttiva MID "Measuring Instruments Directive" - recepita inizialmente in Italia con il D.Lgs n. 22 del 2 febbraio 2007, poi aggiornato con il D. Lgs. 84/2016, per recepire le modifiche introdotte con la direttiva 2014/32/UE.
La Direttiva MID fa parte di un gruppo di Direttive cosiddette del “nuovo approccio” e regola gli strumenti di misura utilizzati per scopi commerciali e con usi metrico-legali, specificando regole tecniche certe e condivise (prove e limiti di accettabilità),i cosiddetti requisiti essenziali, per 10 tipologie di strumenti “legali”. Il vantaggio dell’introduzione dei requisiti essenziali è che essi si configurano non come specifiche di progettazione, ma come requisiti di prestazione prescindendo, quindi, dall’evoluzione tecnologica degli strumenti, e dal loro adeguamento al progresso tecnico.
La conformità ai requisiti essenziali è attestata dalla:
marcatura CE, relativa anche ad altre direttive riferibili allo strumento marcatura metrologica supplementare (lettera M e le ultime due cifre dell'anno) marca o nome del fabbricante classe di accuratezza dello strumento numero dell’attestato CE o UE del tipo marca o nome del fabbricante classe di accuratezza dello strumento dati pertinenti alle condizioni d’impiego capacità di misurazione ed intervallo di misuraLa valutazione della conformità di questi strumenti ai requisiti essenziali è effettuata utilizzando, a scelta del fabbricante, una delle procedure di valutazione delle conformità descritte nell’allegato specifico dello strumento.
Tale valutazione termina generalmente con una dichiarazione di conformità CE o UE del fabbricante operante in regime di certificazione di qualità della produzione o con un attestato di esame CE o UE del tipo di un organismo notificato; questi documenti attestano la conformità dello strumento ai requisiti della direttiva MID ad esso applicabile.
Il compito di svolgere attività di vigilanza sugli strumenti cosiddetti MID è stato attribuito alle Camere di Commercio.Ai soggetti preposti al controllo è consentito l’accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di commercializzazione degli strumenti ed il prelievo di detti strumenti per l’esecuzione dei relativi esami e prove.
È importante ricordare che:
· gli strumenti che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa in vigore prima del 30 ottobre 2006 possono continuare ad essere sottoposti alla verifica prima nazionale o a quella CEE e, in caso di esito positivo, ad essere immessi sul mercato e/o in servizio fino al termine del provvedimento di ammissione alla verifica ovvero, in caso di validità indefinita, fino al 30 ottobre 2016.
· gli strumenti già in servizio per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione.
Il provvedimento si applica ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di misura di seguito elencati e definiti negli allegati specifici:
· contatori dell'acqua – allegato MI-001
· contatori del gas e dispositivi di conversione del volume - allegato MI-002
· contatori di energia elettrica attiva ed i trasformatori di misura – allegato MI-003
· contatori di calore - allegato MI-004
· sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua - allegato MI-005
· strumenti per pesare a funzionamento automatico - allegato MI-006
· tassametri – allegato MI-007
· misure materializzate ed identificate come lunghezze e capacità - allegato MI-008
· strumenti di misura della dimensione – allegato MI-009
· analizzatori dei gas di scarico allegato MI-010
- Organismi Accreditati
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Il D.M. 21 aprile 2017 n. 93 stabilisce all’art. 4 comma 1 che “La verificazione periodica degli strumenti di misura è eseguita dagli organismi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) , in possesso dei requisiti dell’allegato I, dopo che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere.”.
Ai fini del riconoscimento dell’avvio e dello svolgimento della suddetta attività, l’Organismo in possesso dei requisiti riportati all’allegato I del D.M. 93/17 procede alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) alla Unioncamere.
La Scia deve contenere:
a) copia del certificato di accreditamento (rilasciata dall’organismo di accreditamento in conformità o alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti
per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni, o alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 – Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura – come laboratorio di taratura, o alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065 :2012 - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni;
b) l’indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di strumenti conformi alla normativa nazionale o europea sui quali effettua la verificazione periodica;
c) la dichiarazione con cui il legale rappresentante ed il responsabile della verificazione periodica si impegnano ad adempiere agli obblighi derivanti dall’esercizio dell’attività segnalata;
d) l’indicazione del responsabile della verificazione periodica e del suo eventuale sostituto;
e) l’impegno a conservare per almeno 5 anni, o comunque fino alla scadenza della verificazione periodica, copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verificazione periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi delle verificazioni periodiche effettuate.
La documentazione relativa ai requisiti generali, strutturali, per le risorse, di processo e del sistema di gestione dell’organismo è presentata esclusivamente all’organismo di accreditamento che, ove occorre e a richiesta, ne fornisce copia anche parziale ad Unioncamere.
Nei 60 giorni successivi alla presentazione della SCIA, ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i. Unioncamere procede alla valutazione della sussistenza dei requisiti e presupposti di legge ivi dichiarati.
Successivamente provvede all’assegnazione del numero identificativo, da inserire nel logo del sigillo, e ad indicare nell’elenco degli organismi tenuto presso Unioncamere l’avvenuta presentazione della segnalazione e il nome del responsabile della verificazione periodica. Il logo contiene il suddetto numero, preceduto dalla sigla della provincia in cui l’organismo ha la sede legale e da tale sigla separato da una stella, iscritti in una circonferenza. Tale logo sarà utilizzato sui sigilli e contrassegni dell’organismo nelle verificazioni periodiche.
Gli organismi possono operare su tutto il territorio nazionale.
La Camera di commercio competente per territorio esercita l’attività di vigilanza eseguendo sullo strumento controlli a campione degli strumenti già sottoposti a verificazione periodica;
Gli strumenti di misura e le risorse necessarie al controllo a campione sono messi a disposizione della Camera di commercio dall’organismo che ha eseguito la verificazione.
Gli organismi inviano telematicamente entro dieci giorni lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati.
- Tariffe
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TARIFFE SERVIZIO METRICO
per la verifica prima e periodica di strumenti
Le tariffe da corrispondere si compongono di una
1.tariffa variabile per tipologia di strumento. L’importo da corrispondere si ottiene moltiplicando l’importo unitario di cui alla tabella di seguito riportata per il numero di strumenti da verificare;
2.tariffa fissa di 33,06 € (comprensiva di IVA) per il trasferimento del personale che è indipendente dal numero di strumenti da verificare
3.tariffa di 5,86 € (comprensivo di IVA) per la movimentazione dei campioni e delle attrezzature ( ove previsto )*.
L’importo da corrispondere è dato dalla somma delle tre voci - Modulistica
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Dichiarazione di fabbricante metrico per ufficio metrico
Dichiarazione di fabbricante metrico per prefettura
Comunicazione di variazione dati per ufficio metrico
Comunicazione di variazione dati per prefettura
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Metrico
Riferimento: Rosario Gaudiosi
Indirizzo: Corso Meridionale n. 58 (Borsa Merci) - 80141 Napoli
Telefono: 0817607504 - 0817607709 - 0817607809 - 0817607701 - 0817607615
PEC: regola.mercato@na.legalmail.camcom.it
E-mail: metrico.ispezioni@na.camcom.it
dal lunedì al giovedì dalle ore 8.50 alle ore 12.00
venerdì dalle ore 8.50 alle ore 11.00