Preimballaggi
Un imballaggio preconfezionato ( detto anche preimballaggio) è un prodotto chiuso in un contenitore in assenza del consumatore e preparato in modo che la quantità in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l’imballaggio stesso.
Nella prassi commerciale i preimballaggi sono molto diffusi: il pacco di pasta, la bottiglia di olio o di vino, la scatola di pelati o lo yogurt sono alcuni dei più comuni preimballaggi presenti nei carrelli della spesa dei consumatori, tutti questi prodotti sono preparati in assenza dell'acquirente, ed è per questo che il legislatore impone al produttore di porre in essere procedure di controllo interno atte a garantire che il contenuto effettivo degli stessi corrisponda a quello dichiarato sulla confezione. Infatti occorre tenere presente che nella fase di confezionamento di un prodotto, il suo dosaggio avviene mediante sistemi di riempimento e/o pesatura automatici che non sono comunque perfetti, visto che vengono influenzati da molteplici fattori tra cui le caratteristiche stesse del prodotto, tutto ciò fa sì che all’uscita dall’impianto, nonostante l’esatto peso impostato dal fabbricante, ci potrebbero essere confezioni più pesanti o “leggere” rispetto al peso prestabilito, per evitare ciò i fabbricanti devono tenere costantemente sotto controllo la produzione anche attraverso metodi di controllo statistico. I preconfezionati devono recare sulle confezioni delle indicazioni obbligatorie.
Non appartengono alla categoria dei preimballaggi quei prodotti che il venditore confeziona preventivamente, per motivi di efficienza o di strategia, senza condizionarne la quantità ad una massa o a un volume prestabiliti. Questi prodotti rientrano in una categoria intermedia tra i prodotti sfusi ed i preconfezionati e vengono chiamati preincartati. E’ da evidenziare che il preincartato non può essere realizzato dal venditore al di fuori del proprio esercizio. Gli obblighi di etichettatura che gravano sui prodotti preincartati sono quelli previsti dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 109/92.
La Camera di Commercio, nell’ambito delle attività ad essa demandate per la Regolazione del mercato e la tutela dei consumatori, vigila sulla corretta applicazione delle norme sui preconfezionati.
- Normativa
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I preimballaggi si distinguono tra quelli che sono conformi alle direttive della Comunità Europea: i cosiddetti preimballaggi CEE e quelli che sono conformi a disposizioni nazionali: i cosiddetti preimballaggi nazionali. Nell’ambito dei preimballaggi CEE esisono due diverse categorie di norme: quelle per i liquidi alimentari e quelle per i prodotti diversi dai liquidi alimentari.
Normativa sui Preimballaggi CEE: liquidi alimentari
D.L. 3/7/76 n. 451 (G.U. 6/7/76 N. 175) e successive modificazioni ed/o integrazioni
Normativa sui Preimballaggi CEE: prodotti diversi dai liquidi alimentari
Legge 25/10/78 n.690 (G.U.11/11/78 N. 316) e successive modificazioni ed/o integrazioni
Il D.Lgs. 25/01/2010 n.12 (G.U. 15/02/2010 n.37) ha introdotto importanti modifiche sia al D.L. 451/76 che alla L.690/78
Normativa sui Preimballaggi Nazionali
D.P.R. 26/5/80 n. 391 (G.U. 2/8/80 n. 211) e successive modificazioni ed/o integrazioni
- Etichetta preconfezionati e preincartati
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L’etichetta può essere considerata la carta d’identità di un prodotto, essa fornisce tutte le indicazioni utili per un consumo consapevole e responsabile.
Attraverso una sua attenta lettura, il consumatore ha gli strumenti per scegliere il prodotto che maggiormente corrisponde alle proprie esigenze e per valutare il rapporto qualità/prezzo. Le etichette dei preconfezionati riportano una serie di indicazioni, alcune sono obbligatorie, altre facoltative. Ai fini metrologici le indicazioni rilevanti sono: il nome e l’indirizzo del fabbricante, del confezionatore o dell’importatore, la quantità nominale ossia la quantità di prodotto che il preconfezionato si ritiene debba contenere con la relativa unità di misura.
In caso di preimballaggi effettuati secondo la normativa CEE, tali prodotti devono riportare sull’etichetta anche la marcatura CEE nello stesso campo visivo della quantità nominale.
È vietato riportare l’iscrizione relativa alla quantità nominale con indicazioni comportanti imprecisioni o ambiguità, quali “circa”, “peso all’origine” o altri termini analoghi che possano ingenerare confusione.
Un altro elemento importante è l’indicazione del lotto. Per lotto si intende “l’insieme degli imballaggi preconfezionati della stessa quantità nominale, dello stesso modello e della stessa fabbricazione, riempiti nello stesso luogo” (generalmente viene calcolato in base alla produzione massima oraria della catena di riempimento).
Diverse sono le indicazioni riportate sulle etichette dei preincartati, di quelle di seguito riportate sono rilevanti dal punto di vista metrologico solo alcune ( peso, unità di misura, tara )
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Metrico
Riferimento: Rosario Gaudiosi
Indirizzo: Corso Meridionale n. 58 (Borsa Merci) - 80141 Napoli
Telefono: 0817607504 - 0817607709 - 0817607911 - 0817607615 - 0817607619
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ORARI
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