Centri tecnici e cronotachigrafi

La Camera di Commercio provvede all’istruttoria tecnica preliminare al rilascio dell’autorizzazione da parte del Ministero e alla sorveglianza periodica sul mantenimento di tali requisiti.

 

Centri Tecnici e Cronotachigrafi
AVVISO CENTRI TECNICI ED OFFICINE AUTORIZZATE
Si comunica che con nota n.211870 del 15/09/2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto i modelli di istanza che devono essere utilizzati dai centri tecnici e dalle officine autorizzate. Essi annullano e sostituiscono tutti i modelli utilizzati in precedenza; sono reperibili al seguente link: www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=tach.6.1                                                                L'installazione, la riparazione, la taratura e la verifica periodica dei tachigrafi digitali può essere eseguita esclusivamente dai "centri tecnici" preventivamente autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Possono essere autorizzati in qualità di Centri Tecnici i seguenti soggetti regolarmente iscritti al Registro delle Imprese:
-fabbricanti e rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di veicoli con impianti di produzione in Italia, sui cui veicoli vengono montati tachigrafi digitali;
-fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, nelle cui carrozzerie vengono montati tachigrafi digitali;
-i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di tachigrafi digitali nonché le officine concessionarie;
-le officine di riparazione di veicoli nel settore meccanico o elettrico.
I Centri tecnici possono eseguire gli interventi tecnici sui tachigrafi digitali di tutti i fabbricanti. L’autorizzazione ha durata di un anno ed è rinnovabile a condizione che sussistano i requisiti previsti. Unioncamere provvede a formare e rendere pubblico l'elenco dei centri tecnici autorizzati sulla base delle comunicazioni inviate dal Ministero; a tal fine i centri tecnici hanno l'obbligo, tramite le Camere di Commercio, di comunicare al Ministero ed all’ Unioncamere le variazioni intervenute. La Camera di Commercio annota le anzidette variazioni in calce all’autorizzazione già concessa, ovvero, in ragione della natura delle variazioni dichiarate, invita il soggetto richiedente a presentare una nuova domanda di autorizzazione. L'elenco è liberamente consultabile dal pubblico. I Centri tecnici sono tenuti alla redazione di un registro conforme a quanto previsto all’art. 10 del D.M. 10/08/2007, realizzato anche con procedure informatiche, su cui annotare gli interventi tecnici eseguiti; custodiscono anche un altro registro sul quale vengono annotati gli smarrimenti ed i furti nonché le comunicazioni e le eventuali denunce presentate.          I modelli di istanza che devono essere utilizzati dai centri tecnici e dalle officine autorizzate sono reperibili al seguente link: www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=tach.6.1
I pagamenti a favore della CCIAA di Napoli devono essere effettuati tramite la piattaforma PagoPa con le modalità indicate nell’ “AVVISO CRONOTACHIGRAFI DIGITALI” di cui al seguente link: http://www.na.camcom.gov.it/index.php/tutela-dell-impresa-e-del-consuma…
Cronotachigrafi digitali

Il tachigrafo digitale è uno strumento di controllo che registra i tempi e le condizioni di guida dei conducenti di camion, pullman ed autocarri e nasce dall’esigenza di sostituire il precedente apparato analogico.

Il Regolamento CE 561/2006 ha reso obbligatoria l’introduzione del tachigrafo digitale a partire dal 1 maggio 2006, per tutti i veicoli di nuova immatricolazione e adibiti al trasporto su strada di:

Merci ( veicoli con portata superiore a 3,5 tonnellate)
Passeggeri ( veicoli co numero di posti a sedere compreso il conducente superiore a 9).
Sono esclusi i seguenti veicoli (come dall’art.3):

veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri
veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari
veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell'ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità
veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio
veicoli speciali adibiti ad usi medici
carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;
veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi trasformati non ancora messi in circolazione
veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci
veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.
La stessa scadenza vale per i veicoli, immatricolati per la prima volta dopo il  01/01/1996, nei quali si debba sostituire l’apparecchio di controllo analogico e la trasmissione dei segnali verso questo venga effettuata esclusivamente in modo elettrico e siano adibiti al trasporto di:

merci ( veicoli con portata superiore a 12 tonnellate)
passeggeri ( veicoli con numero di posti a sedere compreso il conducente superiore a 9 e con portata superiore a 10 tonnellate se la trasmissione dei segnali all’apparecchio è eslusivamente di tipo elettrico.
L’ uso dei tachigrafi digitali è nato dall’esigenza di sostituire i tachigrafi analogici in quanto di facile contraffazione da parte degli utilizzatori, così da consentire la manomissione delle rilevazioni degli orari .

Si è stimato che nell’anno 2002, sono state riscontrate circa 70.000 frodi di manomissioni. Inoltre, problemi di utilizzo ed affidabilità, specialmente nella lettura dei dati sui dischi usati per i tachigrafo analogico hanno reso complicazioni riguardo ai controlli effettuati dalle forze dell’Ordine.

AVVISO CRONOTACHIGRAFI DIGITALI
Si informa che dal 01/03/2021, in ottemperanza al DL. 162/2019 e s.m.i., tutti i pagamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni devono avvenire tramite sistema PagoPa: non sarà più possibile ricevere pagamenti tramite bonifici e versamenti sui conti correnti postali.
Il pagamento dei diritti tramite piattaforma PagoPa può avvenire con due modalità alternative:

in modo spontaneo
con avviso di pagamento
IN MODO SPONTANEO: collegandosi alla Home Page della Camera di Commercio di Napoli www.na.camcom.gov.it scegliendo nella compilazione del form il servizio “Centri tecnici”

Pagamento Spontaneo

CON AVVISO DI PAGAMENTO:
Il modulo avviso di pagamento permette all'operatore camerale abilitato di ottenere un documento elettronico che può essere consegnato, fisicamente o tramite posta elettronica, all’utente e pagato attraverso i canali (online e fisici) messi a disposizione dai Prestatori di Servizio a Pagamento (PSP) ovvero:
-presso le agenzie della banca di riferimento;
-utilizzando l’home banking della propria banca (dove vi sono i loghi CBILL o pagoPA);
-presso gli sportelli ATM della banca di riferimento (se abilitati);
-presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e ITB;
L'avviso di pagamento può essere richiesto telematicamente al seguente indirizzo di posta elettronica metrico.ispezioni@na.camcom.it o fisicamente allo sportello indicando i seguenti dati del richiedente:

Oggetto del pagamento (è molto importante indicare esattamente il tipo di richiesta per stabilire l’importo da pagare!!! Es: autorizzazione crono digitali, estensione autorizzazione crono intelligenti rinnovo centro tecnico codice identificativo ……………….,  , etc.)
Codice fiscale impresa
Denominazione o ragione sociale impresa
Sede operativa
Indirizzo mail che non sia pec
La mancanza anche di uno solo dei predetti dati non permetterà all’operatore abilitato di generare l’avviso di pagamento e quindi non permetterà all’utente di effettuare il pagamento per il servizio richiesto.
Qualora l’avviso di pagamento venga richiesto a mezzo pec indicare nell’oggetto:
“RICHIESTA AVVISO DI PAGAMENTO seguito dalla denominazione o ragione sociale dell’impresa”

La normativa è destinata a tutti i soggetti che svolgono attività di trasporto su strada e che rientrino nelle seguenti classi:

·guidino veicoli sul territorio di uno Stato membro della Comunità Europea;
·effettuino trasporti nazionali e/o internazionali;
·siano lavoratori dipendenti o artigiani;
·siano italiani o stranieri;
·compiano trasporti per conto proprio o per conto terzi;
·guidino veicoli che superano le 3,5 tonnellate di PMA (peso massimo autorizzato) per il trasporto di merci ( rimorchio compreso) o i 9 posti (autista compreso) per il trasporto di viaggiatori, sia con carico che a vuoto.


In Italia le competenze relative all’implementazione del tachigrafo digitale sono state attribuite dal DM 361 del 31/10/2003, alle Camere di Commercio in qualità di ente competente:

•       per il rilascio delle carte tachigrafiche;
•       per la verifica della conformità degli apparecchi di controllo e delle carte tachigrafiche ai rispettivi  modelli omologati;
•       per la verifica della rispondenza delle apparecchiature delle officine e dei montatori autorizzati e la regolarità delle loro attività in sede di montaggio, riparazione, verifica e controllo;
•       per l’istruttoria delle domande di autorizzazione per le operazioni di montaggio e riparazione dell’apparecchio di controllo. In Italia le competenze relative all’implementazione del tachigrafo digitale sono state attribuite dal DM 361 del 31/10/2003, alle Camere di Commercio in qualità di ente competente:
•    per il rilascio delle carte tachigrafiche;
   •   per la verifica della conformità degli apparecchi di controllo e delle carte tachigrafiche ai rispettivi      modelli omologati;
•    per la verifica della rispondenza delle apparecchiature delle officine e dei montatori autorizzati e la                                  regolarità delle loro attività in sede di montaggio, riparazione, verifica e controllo;
•  per l’istruttoria delle domande di autorizzazione per le operazioni di montaggio e riparazione dell’apparecchio di controllo.
 

Il cronotachigrafo digitale è formato da due elementi fondamentali per il suo utilizzo:

·un’unità veicolo: è un apparecchio simile ad un’autoradio o ad un lettore cd, che comprende due lettori smart-card, un selettore d’entrata manuale, uno schermo per la visualizzazione dei dati e una piccola stampante;
·una smart-card.
 

Collegato in maniera sicura ai sensori del veicolo, il cronotachigrafo digitale registra nella sua memoria i dati relativi all’uso del veicolo per il periodo di un anno. In particolare, vengono rilevati: l’identità del o dei conducenti, i tempi di guida e di riposo, le modalità di guida (singolarmente o in équipe).
 

L’apparecchio registra inoltre:

·i dati identificativi del veicolo (a vita);
·la distanza percorsa;
·le anomalie di funzionamento ed i guasti (per un anno);
·la velocità tenuta nelle ultime 24 ore di utilizzo del veicolo.
  

La regola generale prevede un tempo massimo di nove ore di guida giornaliere. I tempi massimi sono così ripartiti:

·guida continua: massimo 4 ore e 30 senza interruzione, seguite da una pausa di almeno 45 minuti, per una sola volta. Questa interruzione può essere sostituita da diverse pause di almeno 15 minuti ciascuna, ripartite per il periodo di guida continuativa ed il cui totale sia uguale a 45 minuti.
·guida giornaliera: massimo 9 ore, con la possibilità di guidare per 10 ore consecutive due giorni a settimana.
·guida per periodi di due settimane: massimo 90 ore, per non più di sei giorni consecutivi al termine dei quali è obbligatorio un riposo compensativo.
  

La regola generale prevede 45 ore consecutive di riposo. In ogni caso, sono ammesse le seguenti eccezioni:

·riduzione a 36 ore consecutive, se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente. Le ore di riposo non godute devono in tal caso essere recuperate nelle tre settimane successive, in un unico blocco insieme a un altro riposo di almeno 8 ore.
·riduzione a 24 ore consecutive, se preso in luogo diverso dal luogo di stazionamento abituale del veicolo o dalla sede del conducente. Le ore di riposo non godute devono in questo caso essere recuperate nelle tre settimane successive insieme ad un altro riposo di almeno 8 ore.
·Un caso particolare riguarda il trasporto occasionale ed internazionale di viaggiatori. In tale situazione è possibile guidare per 12 giorni consecutivi, per un limite massimo di 90 ore; il riposo compensativo corrispondente a due settimane sarà goduto in blocco alla fine dei dodici giorni.
  

La regola generale prevede 11 ore consecutive di riposo. Sono ammesse le seguenti eccezioni:

·riduzione a 9 ore consecutive, al massimo per tre giorni alla settimana. Le ore di riposo non prese devono allora essere recuperate prima della fine della settimana successiva, insieme ad un altro riposo di almeno 8 ore goduto presso il proprio domicilio.
·frazionamento in diversi periodi (massimo tre) nel corso della giornata, con riserva di rispettare le tre condizioni seguenti: riposo giornaliero totale della durata di 12 ore, di cui almeno 8 consecutive e comunque per periodi mai inferiori ad un’ora.

Cronotachigrafi CEE

Sui veicoli immatricolati in uno degli Stati UE prima dell' 1.5.2006, l'attività dei conducenti tenuti al rispetto delle norme sociali in materia di guida e riposo è registrata attraverso dispositivi di controllo di tipo analogico. I dispositivi di tipo analogico non hanno una propria memoria ma registrano i dati scrivendoli su un foglio di registrazione che deve essere inserito all'interno dell'apparecchio. L'apparecchio funziona automaticamente sia quando il veicolo è fermo sia quando è in movimento: il conducente deve solo inserire il foglio di registrazione nell'apposito spazio ed eventualmente agire sul commutatore per selezionare il campo di registrazione in conformità all'attività che sta effettivamente compiendo in quel momento (riposo, guida ecc.).

 

 

 

Il dispositivo cronotachigrafo detto anche più comunemente "analogico" consente di registrare in modo autonomo:

·distanza percorsa (marcia avanti e marcia indietro, oppure, solo marcia avanti), ·velocità, ·tempo, ripartito per periodi di guida e periodi di riposo, ·apertura e chiusura della custodia contenente il foglio di registrazione.

 

L’ autorizzazione è rappresentata da un codice formato dalla sigla della provincia di appartenenza e da una cifra identificativa del centro stesso.

Le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 10/08/2007, si intendono limitate alle sole operazioni di riparazioni di tachigrafi costruiti in base all'allegato I del regolamento CEE n. 3821/85 - art. 17 del D.M. 10/08/2007.

Non costituisce nuova autorizzazione la variazione di elementi non essenziali da parte delle ditte già autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 11/03/2005, quando è garantita la continuità aziendale, sotto il profilo delle attestazioni tecniche delle attrezzature già sottoposte ad esame tecnico, rendendo sufficiente la comunicazione alla competente Camera di Commercio che ne curerà l'inoltro al Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini dell'annotazione della precedente autorizzazione.

Le officine autorizzate registrano tutte le operazioni di riparazione e legalizzazione di cronotachigrafi CEE su appositi registri vidimati dall’Ufficio Metrico.

In caso di cessazione o di rinuncia all’ autorizzazione dell’attività, l’officina autorizzazta ne darà  comunicazione alla Camera di Commercio consegnando:

·L’ autorizzazione in originale; ·Il registro delle operazioni; ·Tutti i punzoni riproducenti il marchio.
  • ·N° 15 targhette di montaggio, con relativa copertura in plastica, complete della denominazione sociale della ditta;
  • ·Documentazione tecnica relativa alla strumentazione utilizzata;
  • ·Flessometro legale da 20 m;
  • ·Tester elettronico digitale atto a determinare il coefficiente “W” e a rilevare la costante “K”;
  • ·Dispositivo per il gonfiaggio dei pneumatici e manometro;
  • ·Lettore analogico a dischi diagrammali e relativo corredo di dischi per la prova dei cronotachigrafi;
  • ·Attestazione di € 33,06 per il trasferimento del personale (delibera della Giunta Camerale n°5 del 18/01/2008 in base al D.M. 07/78/2006).

Il dispositivo si compone di tre parti caratteristiche:

apparecchio cronotachigrafo vero e proprio: dispositivo dotato di meccanismi in grado di decodificare il segnale proveniente dal trasmettitore e di trasformarlo in movimento delle puntine scriventi;

adattatore: apparecchio meccanico o elettronico che adegua detto segnale alle caratteristiche ("costante") del dispositivo cronotachigrafo. Perché quest'ultimo funzioni correttamente è necessario che il valore del segnale emesso dal trasmettitore (coefficiente caratteristico del veicolo) coincida con la costante del dispositivo stesso. In caso contrario tra trasmettitore e dispositivo occorre inserire l'adattatore; 

trasmettitore (o presa di forza): ha il compito di inviare il segnale rilevato all'uscita dell'albero motore (o più raramente alle ruote) all'adattatore (o direttamente al cronotachigrafo se sprovvisto di adattatore)

E’ da notare che  il cronotachigrafo analogico lavora sempre in ora locale ed il conducente è tenuto a verificare e regolare quotidianamente.

 

 

 

Dall’entrata in vigore del D.M. 10/08/2007, il Ministero dello Sviluppo Economico non rilascia più autorizzazioni ad effettuare operazioni di montaggio e riparazione di cronotachigrafi analogici a officine sprovviste dei requisiti richiesti dal decreto medesimo.

Il titolare o il legale rappresentante dell’impresa, chiederà l’autorizzazione al Ministero con domanda in bollo, inoltrata tramite la Camera di Commercio competente per territorio, allegando la seguente documentazione:

·Planimetria in scala adeguata dell’ubicazione del centro tecnico e delle strade adiacenti; ·Planimetria in scala con l’ubicazione della pista di 20 m  per le prove da effettuare sui cronotachigrafi o, in alternativa, la documentazione relativa al banco a rulli;

La normativa comunitaria del regolamento (CEE) n. 3821/85, consente l'utilizzazione ed il montaggio di un dispositivo che effettua registrazioni per più giorni in modo automatico e continuativo senza intervento dell'operatore a condizione che i raccordi dei vari fogli di registrazione collegati fra loro non presentino interruzioni o sovrapposizioni

Le norme contenute al regolamento (CEE) n. 3821/85 consente la possibilità di utilizzo di un unico dispositivo per due conducenti che si alternano alla guida, a condizione che le registrazioni siano riportate in fogli separati (uno per ciascun autista) e che l'avanzamento dei vari fogli sia sincronizzato. In questi dispositivi la puntina scrivente è sempre una soltanto; perciò al momento del cambio di conducente è necessario aprire il coperchio ed invertire la posizione dei dischi (quello del conducente che guida è sempre posto sopra). Questa operazione sarà documentata sui fogli di registrazione da un segno di apertura e chiusura.Nei dispositivi muniti di doppio pennino questa procedura non è necessaria; si consiglia, nel caso di non utilizzo del secondo pennino per lungo tempo di lasciare inserito un disco a protezione del pennino stesso.

I cronotachigrafi analogici possono essere a trasmissione:

·meccanica. Nei dispositivi a trasmissione meccanica, ormai praticamente in disuso, il collegamento tra presa di forza e cronotachigrafo è realizzato mediante un cavo metallico di trasmissione libero di ruotare all'interno di una guaina. Questo cavo, attraverso una serie di ingranaggi, dalla presa di forza (che si trova sul cambio, all'uscita cioè dell'albero secondario che trasmette il moto alle ruote) trasmette il moto, in sincronia con quello del veicolo, all'apparecchio di controllo. Le puntine scriventi, poste nell'apparecchio cronotachigrafo, attraverso un complesso sistema di ingranaggi tarati, sono mosse direttamente dal moto trasmesso dal cavo. ·elettronica. Nei dispositivi a trasmissione elettronica non sono presenti cavi di trasmissione del moto dalla presa di forza al cronotachigrafo, ma è utilizzato un sistema di trasmissione di impulsi elettrici che consente il movimento delle puntine scriventi: il segnale diretto al cronotachigrafo è trasmesso, tramite un cavo elettrico, da un trasmettitore posto sulla presa di forza del cambio.
Modulistica

Dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia

Dichiarazione Casellario Giudiziale

 

Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Metrico

Riferimento: Rosario Gaudiosi

Indirizzo: Corso Meridionale n. 58 (Borsa Merci) - 80141 Napoli
Telefono: 0817607504 - 0817607709 - 0817607911 - 0817607615 - 0817607619
PEC: regola.mercato@na.legalmail.camcom.it
E-mail: metrico.ispezioni@na.camcom.it

ORARI

MARTEDI' dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00
GIOVEDI' dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00

Ultima modifica
Mer 05 Feb, 2025