Agenti affari in mediazione

Agenti affari in mediazione - SCIA

SCIA

 

L'attività di intermediazione può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza secondo quanto previsto dall'art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010 con un'unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti.

Per effettuare la SCIA, tutti coloro che intendono esercitare l'attività devono compilare il modello “Mediatori” nelle sezioni "SCIA" e "Requisiti" ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti e il modello intercalare “requisiti” con l'indicazione dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività per tutti i soggetti successivi al primo. Detti modelli, previsti al DM 26 ottobre 2011, sono disponibili direttamente nell’applicativo ComunicaStarweb devono essere sottoscritti dal soggetto interessato, allegati all’istanza telematica diretta all’ufficio del Registro delle Imprese, presentati come file XML e individuati con il codice documento C32 per il modello “Mediatori” e C33 per il modello intercalare “Requisiti”.

La data di inizio attività inserita nei modelli delle pratiche telematiche (I1 - I2 - S5 - UL) presentate al Registro Imprese deve coincidere con la data di invio delle stesse.

La SCIA deve essere presentata presso la Camera di Commercio ove si intende esercitare l'attività.

In caso di Scia richiesta da società l’oggetto sociale presente nell’atto costitutivo, deve prevedere l’attività di mediazione.

Tutti i legali rappresentanti, i preposti se nominati e tutti coloro che svolgono l'attività di mediazione devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti utilizzando il modello intercalare "Requisiti" da allegare alla pratica telematica.

Le società di mediazione, ciascuna dotata di autonoma soggettività giuridica, che hanno lo stesso rappresentante legale, devono provvedere, per ciascuna società, alla nomina di un distinto legale rappresentante in possesso dei requisiti previsti oppure se intendono mantenere lo stesso legale rappresentante (previo assenso dei rispettivi organi assembleari - art.2390 del C.C.) devono nominare, dalla seconda società in poi, per ciascuna delle società stesse, un soggetto in possesso dei requisiti previsti (vedi esempio di risoluzione ministeriale prot. n. 85869 del 1/10/2009 comunicata alla CCIAA di Roma) allegando il modello "MEDIATORI" sottoscritto dallo stesso legale rappresentante ed il modello intercalare "REQUISITI" sottoscritto dal preposto nominato all'istanza telematica diretta al Registro Imprese.

Società con un unico legale rappresentante e più unità locali

L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio della provincia in cui è ubicata la localizzazione.
Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività, l'impresa nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l'attività per conto dell'impresa.
Nel caso in  cui il titolare o il legale rappresentante nomini anche un preposto per l'esercizio dell'attività mediatizia questi deve essere immedesimato a qualsiasi titolo con l'impresa e l'atto di nomina è rappresentato dalla sua designazione contenuta nel modello intercalare "Requisiti"
Per ogni sede o unità locale sono rese disponibili all'utenza mediante esposizione nei locali, ovvero con l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti ed alle attività svolte dai soggetti operanti nella sede o unità locale.

 


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