Agenti affari in mediazione

Agenti affari in mediazione

 

Si avvisa che l'ufficio accetterà domande di iscrizione per gli esami di agenti d'affari in mediazione fino alla data del 14/05/2021, pertanto verranno esaminate le domande pervenute fino a tale data al fine della prossima convocazione della sessione d'esami.

 

La CCIAA di Napoli si è avvalsa dell'utilizzo della banca dati dei quiz relativi all'esame di idoneità per la professione di Agenti di Affari in mediazione messa a disposizione dalla CCIAA di Roma.

E' disponibile on-line la banca dati dei quiz relativi all'esame di idoneità per la professione di Agenti di Affari in Mediazione


Tra i numerosi compiti istituzionali attribuiti alla Camera di Commercio c'è la tenuta di albi, professionali di categoria cosiddetti "ordini di categoria", istituiti per lo svolgimento di una determinata attività economica ad esempio agente di commercio, mediatore, spedizioniere, raccomandatario marittimo, ecc...


Questa competenza è stata affidata alla Camera di Commercio in quanto organismo pubblico diretto a promuovere e coordinare lo svolgimento delle attività economiche della provincia, nonché a curare la pubblicità dei soggetti regolarmente iscritti (persone fisiche o società).

L'iscrizione è subordinata al possesso di requisiti morali, culturali e professionali stabiliti dalle norme di riferimento che istituiscono quell'Albo, Ruolo ed Elenco.

In alcuni casi occorre il superamento di un apposito esame scritto ed orale, oppure un colloquio per accertare il grado di preparazione dei candidati. I requisiti debbono essere necessariamente mantenuti per non incorrere nel rischio della cancellazione.

Le iscrizioni negli Albi, Ruoli ed Elenchi costituiscono, quindi, la qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività economica corrispondente, sono rilasciate dalla Camera di Commercio ove gli aspiranti hanno la residenza (se trattasi di ditte individuali) o la sede legale (se trattasi di società) e, nella quasi totalità dei casi, abilitano alla professione.

Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 aprile 2013 è stato prorogato al 30 settembre 2013 il termine per l'iscrizione nell’apposita sezione Rea e l'aggiornamento al registro delle imprese e al repertorio economico amministrativo REA per agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi, spedizionieri.
L'attività dell'agente di affari in mediazione (comunemente detto mediatore) si concretizza nel mettere in contatto due o più parti al fine della conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.) nei seguenti settori:

  • agenti immobiliari (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende);
  • agenti merceologici (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi a merci, derrate e bestiame);
  • agenti con mandato a titolo oneroso (solo per il settore immobiliare);
  • agenti in servizi vari (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari nel settore servizi).

Con  l'entrata  in  vigore  del  D. Lgs. 59/2010 art. 73 è stato soppresso dall'8 maggio 2010 il ruolo  degli agenti di affari in mediazione mantenendo comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti.

L'ufficio del Registro delle Imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel Registro stesso se l'attività è svolta in forma di impresa oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (r.e.a.) assegnando la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività; nel termine di 60 gg., in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento o da atti amministrativi a contenuto generale, l'Ufficio del Registro Imprese dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato pari a 30 gg..

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese delle attività di mediazione e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso Ruolo.

 


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