Causa emergenza sanitaria da COVID-19, il DPCM 03/11/2020 (art. 1, comma 9, lettera z) ha sospeso lo svolgimento di ogni tipologia di prove di esame per abilitazione all'esercizio di una professione. Pertanto, la prevista sessione autunnale 2020 degli esami per agenti di affari in mediazione è rinviata a data da destinarsi. In ogni caso, sono fatti salvi i diritti di coloro che hanno già presentato la domanda di partecipazione. 

Tuttavia, non appena sarà possibile fissare una data, i candidati per i quali risulta depositata una valida domanda, saranno avvisati almeno 20 giorni prima ai fini di una eventuale partecipazione.

Al momento la Segreteria Esami continua ad assicurare semplicemente il servizio di accettazione e protocollazione domande di partecipazione presentate attraverso l'invio alla casella di Posta Elettronica Certificata : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile invece contattare la Segreteria Esami alla seguente casella di posta elettronica ordinaria mail:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sessione di ESAMI per AGENTI di AFFARI in MEDIAZIONE

La Camera di Commercio di Napoli ha fissato una II sessione di esami (allegato_1) per l'accertamento dell'attitudine, della capacità professionale e dell’idoneità all'esercizio dell'attività di AGENTE di AFFARI in MEDIAZIONE per l'anno in corso.

 

PUBBLICATO L'ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA II SESSIONE DI ESAMI PER AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE (allegato_2)

 Le prove scritte si svolgeranno il 04 DICEMBRE 2019 presso la sede della Borsa Merci al Corso Meridionale n. 58 in Napoli.

 Gli aspiranti agenti di affari in mediazione ammessi alla sessione di esami sono convocati presso la suddetta sede alle ore 9:30 

Tutti i candidati convocati (allegato_3) dovranno presentarsi all'orario indicato muniti di un valido documento di riconoscimento, pena l'esclusione dalle prove.

 Si precisa, altresì, che la presente pubblicazione ha valore di notifica della convocazione.

 Le imprese che intendono esercitare una o più attività di facchinaggio presentano denuncia di inizio attività ex articolo 19 Legge 241/1990 all´ufficio del registro delle imprese o alla Commissione Provinciale per l´Artigianato - nel caso di impresa artigiana - dichiarando, sull’apposito modulo, il possesso dei requisiti:

  •     di onorabilità
  •     di capacità economico-finanziaria
  •     di capacità tecnico-organizzativa

ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE

Il decreto prevede espressamente solo le modalità di iscrizione al registro imprese: trattasi di iscrizione provvisoria dell´impresa entro il termine di dieci giorni ed iscrizione definitiva entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica del possesso dei requisiti previsti

Pur nella non espressa previsione da parte dal decreto 221 del 30 giugno 2003, si ritiene che si tratti di denuncia di inizio attività ex art. 19 L. 241/1990 in quanto la Legge 29 luglio 2003 n. 229 ha previsto che tutti gli atti amministrativi di consenso (comunque denominati) non soggetti a discrezionalità pura siano sostituiti da denunce di inizio attività.
Ne consegue il rispetto di tutti gli oneri relativi a queste tipologie di denunce, compreso il pagamento della tassa per le Concessioni Governative e la presentazione della documentazione prevista.

Per le società si rammenta l’obbligo dell’invio della pratica compilato su supporto informatico e inviata telematicamente.

REQUISITI


Per l´esercizio dell´attività di facchinaggio, devono essere dimostrati i seguenti requisiti:
  •     requisiti di capacità economico-finanziaria
  •     requisiti di capacità tecnico-organizzativa
  •     requisiti di onorabilità

REQUISITI DI CAPACITA´ ECONOMICO-FINANZIARIA

I requisiti di capacità economico-finanziaria sono i seguenti:
  •     Comprovata affidabilità attestata da istituto bancario (dimostrata da dichiarazione bancaria).
    Le imprese di nuova costituzione forniscono prova del requisito alla fine dell’esercizio successivo al primo anno di attività.


Circa le modalità di presentazione della relativa documentazione agli uffici competenti si resta in attesa di un chiarimento ministeriale.
  •     Possesso di un patrimonio netto (capitale sociale più riserve) pari almeno all’8% del fatturato totale dell’impresa, specifico nel settore facchinaggio, al 31 dicembre dell’anno precedente.
    L´impresa ha facoltà di assumere nuovi contratti, salvo l´obbligo dell’adeguamento del patrimonio in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio.

Per le imprese di nuova costituzione il requisito si intende posseduto alla fine del primo esercizio finanziario utile.
Anche per questo aspetto e per le modalità di presentazione della relativa documentazione agli uffici competenti si resta in attesa di un chiarimento ministeriale.
Per le imprese individuali il requisito si intende riferito ai beni strumentali predisposti per l´esercizio dell’impresa ed interamente liberati.
Il possesso del requisito in questione è dimostrato con dichiarazione del titolare/legale rappresentante asseverata da dottore commercialista o ragioniere iscritto nel relativo collegio o ordine professionale.
  •     Inesistenza di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla legge 15 novembre 1995, n. 480, a carico dei seguenti soggetti:
1) del titolare per le imprese individuali
2) dei soci per le società di persone
3) degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative.

In merito si precisa che anche la pendenza del procedimento di cancellazione del protesto osta alla sussistenza di questo requisito.
L’accertamento è il medesimo di quello che viene svolto in ambito di inizio dell’attività di pulizia.

  •     Iscrizione all´INPS e all´INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare, i familiari ed i soci prestatori d´opera.
    A comprova di questo requisito verrà richiesta l’autocertificazione come per le imprese di pulizia.


REQUISITI DI CAPACITA´ TECNICO-ORGANIZZATIVA

I requisiti di capacità tecnica e organizzativa devono essere posseduti dai seguenti soggetti:
  •     dipendente
  •     familiare collaboratore
  •     socio lavoratore
  •     titolare d´impresa
  •     preposto alla gestione tecnica, esclusa la figura di consulente o un professionista esterno
Trattandosi di una preposizione alla gestione tecnica, e sempre che non si vogliano attribuire poteri di rappresentanza stabile nell’impresa, non è richiesta apposita procura notarile per la nomina del preposto, essendo sufficiente compilare il modulo di denuncia inizio attività,  disponibile in formato pdf..

I requisiti tecnico-professionali – di cui è sufficiente la presenza anche solo di uno - sono:
  •     aver svolto un periodo di esperienza nello specifico campo di attività di almeno tre anni, effettuato presso imprese del settore o presso uffici tecnici preposti allo svolgimento di tali attività di altre imprese o enti;
  •     l’assolvimento dell’obbligo scolastico e l’inquadramento almeno come operaio qualificato;
  •     aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado con almeno un biennio di fisica o un biennio di discipline organizzative aziendali oppure un biennio di economia aziendale – nel caso dei titoli di livello universitario, almeno un esame nelle citate discipline;
  •     aver conseguito un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l´attività, ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale: si presume che potrà essere conseguito a seguito di appositi corsi professionali;
  •     il preposto all’attività di facchinaggio non può essere ne’ un consulente ne’ un professionista esterno all’impresa.

REQUISITI DI ONORABILITA´

I requisiti di onorabilità devono sussistere in capo ai seguenti soggetti:
  •     titolare dell’impresa individuale
  •     institore o direttore preposto all’ esercizio dell’impresa, di un ramo di essa o di una sua sede
  •     tutti i soci per le società in nome collettivo
  •     soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni
  •     amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative

I requisiti di onorabilità sono i seguenti:
  •     assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione
  •     assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione (artt. 648,649 c.p.), riciclaggio (art.648 bis c.p.), insolvenza fraudolenta (artt. 641,649 c.p.), bancarotta fraudolenta (art. 216 legge fallimentare), usura (artt. 644, 644 ter, 649 c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), rapina (art.628 c.p.), salvo che sia intervenuta riabilitazione
  •     mancata comminazione di pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un´arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese
  •     mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n.575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso
  •     assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142
  •     assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego di mano d´opera negli appalti di opere e di servizi)

 

 

Elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva extravergini e vergini

Che cos'è

È l'elenco istituito presso il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, articolato su base regionale, che raccoglie i nominativi degli assaggiatori di olio che abbiano presentato domanda di iscrizione. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento (CEE) n. 2568/91 e s.m.i.

DM 31 marzo 2000 MIPAF

DM 7 ottobre 2021 MIPAAF

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per l'iscrizione nell'elenco occorre presentare domanda in bollo da 16 euro, allegando la seguente documentazione:

  • copia attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per assaggiatori di olio di oliva realizzato secondo i criteri stabiliti nel decreto 7 ottobre 2021 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o secondo le disposizioni previgenti;
  • copia di uno o più attestati rilasciati da capi panel di cui all’art. 3 , comma 7 del D.M. 7 ottobre 2021, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall’allegato XII del Regolamento CEE n. 2568/91, ad almeno 20 giornate di assaggio, tenute in giornate diverse, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda e comprendenti ognuna almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione, nonché tenute in un’apposita sala di assaggio completa delle relative attrezzature conformi a quanto previsto ai punti 5 e 6 dell’allegato XII del Reg. (CEE) n. 2568/1991;
  • la documentazione di cui al precedente punto 2 deve essere integrata con una copia della dichiarazione rilasciata dal CREA-IT sede di Pescara o dal soggetto titolare del comitato di assaggio, dalla quale risulti che il capo panel stesso è responsabile di un comitato di assaggio riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
  • copia di un documento in corso di validità del richiedente.
  • attestazione del versamento di € 31,00 effettuato a mezzo bonifico bancario a favore della CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI sul c/c bancario: Banca Popolare di Bari filiale di Potenza al seguente iban: IT 87 O 05424 04297 000000000372 (causale: diritti di segretaria iscrizione Elenco tecnici ed esperti assaggiatori olio) 

La domanda di iscrizione può essere inviata:

Tutti i dati indicati nella domanda e negli eventuali allegati costituiscono “dichiarazione sostitutiva di certificazione” e “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47.

La Camera di Commercio, verificata la regolarità della domanda e la completezza dei requisiti, provvede all'iscrizione nell'Elenco dei richiedenti idonei e trasmette il provvedimento di iscrizione all'interessato e alla Regione Campania

 

MODIFICA DEI DATI ANAGRAFICI

Le variazioni dei dati anagrafici dichiarati nella domanda e dei requisiti necessari per l'iscrizione devono essere comunicate alla Camera di Commercio che provvede ad aggiornare l'Elenco.

 

CANCELLAZIONE

La cancellazione dall'Elenco è disposta dalla Camera di Commercio o a domanda dell'interessato o d'ufficio, nel caso di accertate gravi inadempienze verificatesi nell'espletamento delle attività di tecnico ed esperto. L'avvenuta cancellazione è notificata alla Regione e al Ministero.

COSTI

 

Euro 31,00 per i diritti di segreteria, da pagare alla Camera di Commercio di Napoli, versandoli utilizzando solo il sistema PagoPA.

 

REQUISITI

 

Professionali

  1. Possesso di un attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per assaggiatori di olio di oliva realizzato secondo i criteri stabiliti nel decreto 7 ottobre 2021 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o secondo le disposizioni previgenti;
  1. Possesso di uno o più attestati rilasciati da capi panel di cui all’art. 3 , comma 7 del D.M. 7 ottobre 2021, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall’allegato XII del Regolamento CEE n. 2568/91, ad almeno 20 giornate di assaggio, tenute in giornate diverse, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda e comprendenti ognuna almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione; tali sedute devono essere svolte in un’apposita sala di assaggio completa delle relative attrezzature conformi a quanto previsto ai punti 5 e 6 dell’allegato XII del Reg. (CEE) n. 2568/1991 e s.m.i.

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