Misure del diritto annuale anno 2024

Come noto l’articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” stabilisce che “Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento”.

Alla luce del disposto del predetto comma 1, che sostanzialmente vincola la determinazione delle misure del diritto annuale, è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, con il quale sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali legislativamente previste, a partire da quella del 35% prevista per il 2015, e confermando per il resto le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, con l’aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati.

In assenza di nuovi interventi normativi la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2024; pertanto il decreto 8 gennaio 2015 dispone riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e quindi del 50% a partire dal 2017.

Si ritiene, infatti, in questo caso sufficiente limitarsi ad illustrare con circolare, come in precedenti analoghe occasioni di variazione non significativa del fabbisogno, gli effetti per il 2024 del predetto decreto 8 gennaio 2015, che a sua volta in parte rinviava al decreto interministeriale 21 aprile 2011.

Premesso quanto sopra si riportano le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2024.

MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE

 

importi 2024

IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA

Sede

Unità locale

*

Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

€ 44,00

€ 8,80

*

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria

€ 100,00

€ 20,00

IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA

Sede

Unità locale

*

Società semplici non agricole

€ 100,00

€ 20,00

*

Società semplici agricole

€ 50,00

€ 10,00

*

Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001

€ 100,00

€ 20,00

*

Soggetti iscritti al REA

€ 15,00

 

IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO

€ 55,00

*

per ciascuna unità locale/sede secondaria

Si rende necessario evidenziare che le predette misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa (comprensivo dell’importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).

Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2023 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il già richiamato criterio individuato nella nota
n. 19230 del 30.03.2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all’unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).

Si riportano, a tale fine, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli:

Fasce e aliquote 2014

Scaglioni di fatturato
(somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale)

ALIQUOTE

da euro

a euro

0

100.000,00

€ 200,00 (misura fissa)

oltre 100.000,00

250.000,00

0,015%

oltre 250.000,00

500.000,00

0,013%

oltre 500.000,00

1.000.000,00

0,010%

oltre 1.000.000,00

10.000.000,00

0,009%

oltre 10.000.000,00

35.000.000,00

0,005%

oltre 35.000.000,00

50.000.000,00

0,003%

oltre 50.000.000,00

0,001%
(fino ad un massimo di € 40.000,00)

Si rammenta che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00.

Si evidenzia, inoltre, che anche l’importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.

Sia nel caso di misure del diritto annuale fisse che di misure commisurate al fatturato dell’esercizio precedente, occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009. In merito trovano conferma le indicazioni e gli esempi riportati nella nota n. 227775 del 29 dicembre 2014 di questo Ministero, salva ovviamente la modifica della percentuale di riduzione.

Fondo di perequazione, sviluppo e premialità

Restano, al momento, confermate, per l’anno 2024, anche le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico di ciascuna camera di commercio:

  • 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;
  • 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 e fino a € 10.329.138,00;
  • 6,6% oltre € 10.329.138,00.

Sono, altresì, confermate, al momento, le percentuali di destinazione di tale quota: per il 50%, in favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese che determinano diseconomie di scala e/o condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario e, per il restante 50%, in favore delle camere di commercio e, per specifiche finalità individuate da Unioncamere, delle Unioni regionali, per la realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell’esercizio delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

Incremento del diritto annuale – ex articolo 18, comma 10 della legge n. 580/1993

Come noto il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con il decreto 23 febbraio 2023, ha autorizzato, per il triennio 2023-2025, l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato A) del medesimo decreto.

Al riguardo si richiama l’attenzione sull’obbligo di invio, tramite Unioncamere ed entro il 30 giugno 2024, di un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati, come previsto dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto sopra citato; unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2023, tali camere di commercio sono inoltre tenute a rendicontare le risorse non utilizzate derivanti dall’incremento del diritto annuale per il triennio 2020-2022 non già rendicontate al 30 giugno 2023.

Dette camere di commercio sono tenute a presentare, pertanto, la rendicontazione delle risorse derivanti dall’incremento del diritto annuale 2023, unitamente alle residue risorse del triennio 2020-2022, motivando analiticamente eventuali mancati utilizzi delle risorse complessivamente disponibili.

Allegati
mimit.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0383421.20-12-2023 [221.74Kb]
Caricato Lunedì, 08 Gennaio 2024 da admin

 

 

Importi Diritto annuale 2023

Il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota n. 0339674 del 11.11.2022, ha confermato per l'anno 2023 gli importi dell'anno precedente (riduzione del 50% del diritto annuale determinato per l'anno 2014 - Decreto MISE 8 gennaio 2015).
Il decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 autorizza per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'incremento della misura del diritto annuale del 20 per cento (comma 10 articolo 18 legge 29.12.1993 n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell'allegato "A" del medesimo decreto (CCIAA di Napoli - Delibera di Consiglio n. 10 del 16-12- 2022).

 

Le imprese che hanno già provveduto, per l’anno 2023, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all’articolo 17 comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435, ovvero entro novembre 2023.
 

 

Si riportano, già arrotondate, le misure fisse del diritto dovuto a partire dall’1/01/2023 .

 
Imprese di nuova iscrizione
Tipologia d'impresa/società
Costi sede
Costi Unità locale
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese
(comprese le società semplici NON agricole e le società tra avvocati)
 € 120,00
 € 24,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese
€ 53,00
€ 11,00
Società semplici agricole
€ 60,00
€ 12,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero
-----
€ 66,00
Soggetti iscritti al REA (solo per la sede)
€ 18,00
------
 

 

Imprese già iscritte che versano in base al fatturato

Il foglio di calcolo Excel sarà reso disponibile in prossimità della scadenza (giugno 2023). L'importo è calcolabile online dal sito nazionale del diritto annuale

 

  • Società di persone (Snc e Sas)
  • Società di capitali (Spa e Srl)
  • Cooperative, i Consorzi con attività esterna
  • Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.)
  • Enti pubblici con attività economica esclusiva o prevalente.

Il diritto annuale 2023 sarà calcolato sulla base del "fatturato" indicato nel modello IRAP 2023 periodo d'imposta 2022.

 

Imprese già iscritte

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il 30 giugno 2023, ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

Come compilare correttamente il Modello F24 Ordinario

SEZIONE: contribuente
MODALITÀ DI COMPILAZIONE: Indicare il codice fiscale dell'impresa, i dati anagrafici e di domicilio fiscale

SEZIONE: IMU ed altri tributi locali
MODALITÀ DI COMPILAZIONE:
  • codice ente: NA
  • codice tributo: 3850
  • rateazione: non compilare
  • anno di riferimento: 2023
  • importo a debito: importo dovuto
Il versamento può inoltre essere effettuato online tramite la piattaforma PagoPA collegandosi al sito » http://dirittoannuale.camcom.it/ (link esterno) utilizzando la funzione "calcola e paga".
Sulla base della normativa sopra citata, si ribadisce che le misure fisse del diritto annuale dovuto per l'anno 2023 sono le stesse dell’anno 2022 e anche la riduzione da applicare agli importi complessivi determinati sulla base del fatturato è la medesima del 2022, pari al 40%.

 

Si riportano, già ridotte e arrotondate, le misure fisse del diritto dovuto

 

Tipologia d'impresa/società Costi
Imprese individuali euro 53,00
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero euro 66,00
Soggetti iscritti al REA euro 18,00
Società semplici agricole euro 60,00
Società semplici NON agricole euro 120,00
Società tra avvocati (D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 art.16) euro 120,00

 

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale

 
ATTENZIONE

Un’impresa individuale che ha una o più unità locali deve utilizzare per il calcolo del diritto dovuto gli importi non arrotondati: euro 52,80 per la sede ed euro 10,56 per ciascuna unità locale, effettuando l’arrotondamento solo sul totale risultante. Esempio: nel caso in cui l’impresa individuale ha la sede e una sola unità locale l’importo dovuto è pari al euro 52,80 + 10,56 = 63,36, che arrotondato porta ad un diritto annuale da versare pari a euro 63,00.
Come compilare correttamente il Modello F24 Ordinario
  • imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria versano un diritto annuale fisso pari a 120,00 euro per la sede legale, e un diritto di 24,00 euro per ciascuna unità locale. Gli importi sono già ridotti del 40% in base alla normativa sopra indicata.
  • tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese anche se annotate nella sezione speciale versano un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall’impresa nell’anno precedente.
Il diritto annuale da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2022 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa. L'ammontare del fatturato va ricavato dai quadri del modello IRAP 2023.
 
ATTENZIONE

Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 40% in base alla normativa sopra indicata - e successivamente arrotondati secondo il criterio individuato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n.19230 del 30.03.2009 (si veda la sezione » "Norme e modelli")

 

 

Fatturato Aliquote
Da euro A Euro
0,00 100.000,00 euro 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00 -- 0,001% (fino ad un max. di 40.000,00 euro)
 
Unità Locali

 

  • le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 120,00 per ciascuna unità locale - importo già ridotto del 40% sulla base della normativa sopra indicata (l'arrotondamento all'unità di euro dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali)
  • se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, compilare un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2023 e il cod.tributo 3850
  • le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a euro 66,00 (importo già ridotto del 40% sulla base della normativa sopra indicata).

 

Allegati:
FileDescrizioneDimensione del FileCreatoModificato il
Scarica questo file (Foglio-di-calcolo-Diritto-2023.xlsx) Foglio di calcolo 2023 Diritto Annuale 2023 - Ausilio al calcolo del diritto dovuto 27 kB 26-06-2023 11:13 26-06-2023 11:21
Scarica questo file (Decreto_23_febbraio_2023_-_ALLEGATO_A.pdf)Allegato A   82 kB 19-04-2023 15:32 19-04-2023 15:32
Scarica questo file (2023.02.23 Decreto MIMIT incremento_2023-2025.pdf)decreto MIMIT del 23 febbraio 2023   471 kB 19-04-2023 15:31 19-04-2023 15:31
Scarica questo file (DA 2023 MISE 20221111 n. 0339674.pdf)Indicazioni del MISE sugli importi del diritto annuale per l'anno 2023 Nota Mise n. 339674 dell’11 novembre 2022 554 kB 16-01-2023 17:10 16-01-2023 17:29
Scarica questo file (2023OR.pdf)Lettera imprese iscritte in Sezione Ordinaria Diritto Annuale 2023 176 kB 26-06-2023 11:20 26-06-2023 11:20
Scarica questo file (2023SP.pdf)Lettera imprese iscritte in Sezione Speciale Diritto Annuale 2023 180 kB 26-06-2023 11:21 26-06-2023 11:21

 

TERMINE SCADENZA 30 GIUGNO 2022

Il termine di scadenza è il 30 giugno 2022. Il versamento potrà altresì essere effettuato anche entro il 30 luglio 2022 maggiorando gli importi dello 0,40%. La modalità di versamento può essere:

  • con pagoPA on line, http://dirittoannuale.camcom.it, dove è possibile anche effettuare il conteggio del tributo dovuto, utilizzando i servizi di sul nuovo sito, unico per tutte le Camere di Commercio
  • con il modello F24 avvalendosi del Foglio di Calcolo a disposizione sul sito camerale, dove è possibile effettuare il conteggio del tributo dovuto.

 

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 3 quater D.L. n. 16/2012 come modificato dalla Legge n. 44/2012 tutti gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20 comma 4 del D. Lgs n. 241/1997 che hanno scadenza dal 1 al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna ulteriore maggiorazione. Nel caso in cui il termine di versamento (sia ordinario che prorogato) cada di sabato o di giorno festivo questo viene spostato di diritto al primo giorno successivo non festivo.

 

Sono tenuti al versamento del diritto annuale tutti i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese, oppure nel REA. Il pagamento effettuato utilizzando il modello F24, può essere fatto direttamente da parte dell'impresa oppure con delega ad un intermediario abilitato (banche, poste italiane, sito Entratel). Si dovrà compilare la "Sezione IMU e altri tributi locali", indicando la sigla di Napoli NA, il codice tributo 3850 e l'anno di riferimento 2022

 

Gli importi da versare per il 2022 sono calcolati sulla base di quelli del quadriennio 2011 - 2014 (che erano stati stabiliti con decreto del 21.04.2011) ridotti del 50%, come previsto dall'art. 28 c. 1 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito in L. 11.08.2014 n. 114. Per il triennio 2020-2021-2022, il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 12 marzo 2020 ha autorizzato per la Camera di Commercio di Napoli la maggiorazione del 20% (Delibera del Consiglio Camerale nr. 13 del 27/12/19).  

 

Le imprese individuali, le società semplici, le società tra avvocati (D.Lgs. 96/2001), i soggetti iscritti solo al R.E.A., le unità locali e sedi secondarie di imprese estere pagano in misura fissa. Tutti gli altri soggetti pagano in base al fatturato dell'anno precedente.

 

I criteri di arrotondamento sono quelli previsti dalla circolare MSE n. 19230 del 03.03.2009. Oltre alle pagine di istruzioni, è stato predisposto il consueto foglio di calcolo Excel.

 

In caso di omesso o tardato pagamento, le imprese sono soggette a una sanzione amministrativa dal 10% al 100% del diritto dovuto, ma, entro un anno dalla scadenza possono evitare l'irrogazione della sanzione versando gli importi comprensivi di ravvedimento, (breve 3,75% o lungo 6%, si fa presente che il c.d. ravvedimento "mini" o "sprint" non si applica al diritto annuale.). In mancanza, sarà emesso il ruolo con notifica di cartelle esattoriali. Le imprese non in regola con il diritto annuale nei 10 anni precedenti alla richiesta, non potranno inoltre avere accesso all'erogazione dei contributi camerali e non potranno ottenere il rilascio della certificazione del Registro Imprese.

  

ATTENZIONE alle truffe: falsi bollettini e altre comunicazioni ingannevoli

La Camera di Commercio non invia più bollettini di conto corrente postale per il pagamento del diritto annuale.

Si invita a diffidare di ogni richiesta di pagamento relativa all’iscrizione in presunti annuari, registri e repertori che nulla hanno a che fare con il pagamento del diritto annuale né con l’iscrizione in registri tenuti dalla Camera di Commercio.

 

Diritto Annuale Imprese già iscritte:

di seguito le comunicazioni che la Camera di Commercio di Napoli ha inviato alle imprese per le informazioni sul pagamento del diritto annuale anno di imposta 2022

LETTERA IMPRESE ISCRITTE IN SEZIONE ORDINARIA

LETTERA IMPRESE ISCRITTE IN SEZIONE SPECIALE

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Ufficio Diritto Annuale – Sanzioni
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MISURE DEL DIRITTO ANNUALE 2022

 

Con la nota n. 429691 del 22/12/2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato, per l'anno 2022, le misure del diritto annuale per i soggetti che, dall’1/01/2022 chiedono l’iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese o aprono nuove unità locali o sedi secondarie, nonché dai nuovi soggetti REA.

 

Gli importi sono identici rispetto a quelli del 2021, stabiliti a partire dall'anno 2017 (pari alla misura prevista nel 2014, ridotta del 50% e, successivamente, incrementata del 20% ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020).

 

Il diritto annuale dovrà essere versato al momento della presentazione della domanda, con addebito automatico nel caso di pratica telematica.

In alternativa, sarà possibile effettuare il versamento del diritto di prima iscrizione nei 30 giorni successivi, utilizzando il modello F24.

Per le imprese e le unità locali già esistenti all'1/01/2022 il diritto annuale dovrà essere versato con la scadenza del primo acconto delle imposte sui redditi.

 

Si riportano, già arrotondate, le misure fisse del diritto dovuto a partire dall’01/01/2022.

 

Imprese di nuova iscrizione
Tipologia d'impresa/societàCosti sedeCosti Unità locale
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese
(comprese le società semplici NON agricole e le società tra avvocati)
 € 120,00  € 24,00

Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese

€ 53,00

€ 11,00

Società semplici agricole

€ 60,00

€ 12,00

Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero ----- € 66,00

Soggetti iscritti al REA (solo per la sede)

€ 18

------

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Ufficio Diritto Annuale – Sanzioni
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Allegati
FOGLIO DI CALCOLO 2022 [7.52Kb]
Caricato Lunedì, 12 Giugno 2023 da fpspisto
LETTERA INFORMATIVA SEZIONE ORDINARIA 000075.pdf [1.62Mb]
Caricato Lunedì, 12 Giugno 2023 da fpspisto
LETTERA INFORMATIVA SEZIONE SPECIALE 000076.pdf [1.47Mb]
Caricato Lunedì, 12 Giugno 2023 da fpspisto
decreto MISE del 12 marzo 2020.pdf [4.19Mb]
Caricato Lunedì, 12 Giugno 2023 da fpspisto
nota n 429691 del 22122021 MISE.pdf [484.25Kb]
Caricato Lunedì, 12 Giugno 2023 da fpspisto

  

Nuova proroga dei termini per il versamento del diritto annuale 2021 (al 15 settembre 2021) per i contribuenti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità).

 

Con la legge 23.07.2021 n. 106 (conversione del D.L. 25.05.2021 n. 73), è stato aggiunto l'articolo 9-ter con il quale è stato disposto un ulteriore differimento per l'anno 2021 dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA.

 

I contribuenti che possiedono requisiti tali da rientrare nell'ambito di applicazione della norma possono avvalersi di tale differimento anche per effettuare il pagamento del diritto annuale relativo all'anno 2021, che quindi potrà essere versato entro il 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione (non è previsto in questo caso il pagamento con 0,40%).

 

Per tutti gli altri contribuenti i termini di versamento del diritto annuale restano quelli ordinari.

 

 

Proroga termini per il versamento del diritto annuale 2021 per i contribuenti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità).

 

Con nota protocollo 0201219 del 2-7-2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che è stato prorogato al 20 luglio 2021 il termine per i versamenti ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA. 

 

Pertanto anche il versamento del diritto annuale,  per le imprese che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, ha come nuova scadenza il 20 luglio 2021, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 20 agosto 2021 con la maggiorazione dello 0,40%. 

 

Per le imprese che non rientrano nelle casistiche sopra menzionate la scadenza del 30 giugno viene confermata con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

 

TERMINE SCADENZA 30 GIUGNO 2021

Il termine di scadenza è il 30 giugno 2021. Il versamento potrà altresì essere effettuato anche entro il 30 luglio 2021 maggiorando gli importi dello 0,40%. La modalità di versamento può essere:

  • con pagoPA on line, http://dirittoannuale.camcom.it, dove è possibile anche effettuare il conteggio del tributo dovuto, utilizzando i servizi di sul nuovo sito, unico per tutte le Camere di Commercio
  • con il modello F24 avvalendosi del Foglio di Calcolo a disposizione sul sito camerale, dove è possibile effettuare il conteggio del tributo dovuto.

 

Sono tenuti al versamento del diritto annuale tutti i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese, oppure nel REA. Il pagamento effettuato utilizzando il modello F24, può essere fatto direttamente da parte dell'impresa oppure con delega a un intermediario abilitato. Si dovrà compilare la "Sezione IMU e altri tributi locali", indicando la sigla di Napoli NA, il codice tributo 3850 e l'anno di riferimento 2021

 

Gli importi da versare per il 2021 sono calcolati sulla base di quelli del quadriennio 2011 - 2014 (che erano stati stabiliti con decreto del 21.04.2011) ridotti del 50%, come previsto dall'art. 28 c. 1 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito in L. 11.08.2014 n. 114. Per il triennio 2020-2021-2022, il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 12 marzo 2020 ha autorizzato per la Camera di Commercio di Napoli la maggiorazione del 20% (Delibera del Consiglio Camerale nr. 13 del 27/12/19).  

 

Le imprese individuali, le società semplici, le società tra avvocati (D.Lgs. 96/2001), i soggetti iscritti solo al R.E.A., le unità locali e sedi secondarie di imprese estere pagano in misura fissa. Tutti gli altri soggetti pagano in base al fatturato dell'anno precedente.

 

I criteri di arrotondamento sono quelli previsti dalla circolare MSE n. 19230 del 03.03.2009. Oltre alle pagine di istruzioni, è stato predisposto il consueto foglio di calcolo Excel.

 

In caso di omesso o tardato pagamento, le imprese sono soggette a una sanzione amministrativa dal 10% al 100% del diritto dovuto, ma, entro un anno dalla scadenza possono evitare l'irrogazione della sanzione versando gli importi comprensivi di ravvedimento, (breve 3,75% o lungo 6%, si fa presente che il c.d. ravvedimento "mini" o "sprint" non si applica al diritto annuale.). In mancanza, sarà emesso il ruolo con notifica di cartelle esattoriali. Le imprese non in regola con il diritto annuale nei 10 anni precedenti alla richiesta, non potranno inoltre avere accesso all'erogazione dei contributi camerali e non potranno ottenere il rilascio della certificazione del Registro Imprese.

  

ATTENZIONE alle truffe: falsi bollettini e altre comunicazioni ingannevoli

La Camera di Commercio non invia più bollettini di conto corrente postale per il pagamento del diritto annuale.

Si invita a diffidare di ogni richiesta di pagamento relativa all’iscrizione in presunti annuari, registri e repertori che nulla hanno a che fare con il pagamento del diritto annuale né con l’iscrizione in registri tenuti dalla Camera di Commercio.

 

Diritto Annuale Imprese già iscritte:

di seguito le comunicazioni che la Camera di Commercio di Napoli sta inoltrando alle imprese per fornire le informazioni utili al pagamento del diritto annuale 2021
LETTERA IMPRESE ISCRITTE IN SEZIONE ORDINARIA
LETTERA IMPRESE ISCRITTE IN SEZIONE SPECIALE

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Ufficio Diritto Annuale – Sanzioni
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MISURE DEL DIRITTO ANNUALE 2021

 

Con nota n.286980, del 22 dicembre 2020, del Ministero dello Sviluppo Economico sono state confermate le misure già previste per il diritto annuale 2020.

 

Sono stati infatti confermati:

  • la riduzione percentuale del 50% dell’importo del diritto camerale, come determinato per l’anno 2014, stabilita a decorrere dall’anno 2017 dall’art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014 n.90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114
  • l’incremento  della quota del 20% destinata ai progetti approvati dalla  Camera di Commercio di Napoli con Delibera del Consiglio Camerale nr. 13 del 27/12/19, come autorizzati dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto ministeriale 12 marzo 2020 per il triennio 2020-2022.

 

Il versamento per le imprese di nuova iscrizione dovrà essere effettuato al momento della presentazione della domanda, con addebito automatico nel caso di pratica telematica, oppure entro i trenta giorni successivi tramite modello F24 o piattaforma PagoPA.

 

Per agevolare i soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale è disponibile il nuovo sito tematico e di calcolo, raggiungibile dal link http://dirittoannuale.camcom.it.

 

Attraverso questo stesso portale sarà possibile effettuare il calcolo del tributo dovuto e la predisposizione del modello F24,  procedere al pagamento del diritto dovuto per il 2021 ed anche il 2020 avvalendosi del ravvedimento operoso al 6% anche tramite la piattaforma PagoPA.

 

Di seguito si riportano le tabelle riassuntive previste per i soggetti che si iscrivono nel 2021.

 

Tipo di impresaSedeUnità locale

Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro imprese

€ 53,00 (*)
(arrotondato da € 52,80)

€ 11,00 (*)
(arrotondato da € 10,56)

Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese (imprese individuali, cooperative, consorzi, soc. consortile, GEIE, società di persone, società di capitali)

€ 120

€ 24

Società semplici agricole

€ 60

€ 12

Società semplici non agricole

€ 120

€ 24

Società tra avvocati previste dal D.lgs. n. 96/2001

€ 120

€ 24

Soggetti iscritti al REA (solo per la sede)

€ 18

€ 0

Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria

€ 66,00

(*) Importi 2014 ridotti del 50% (legge 114/2014) e maggiorati del 20% (Decreto MISE 12/03/2020). Ai fini del versamento occorre sempre procedere ad un unico arrotondamento finale all'unità di euro, dell’importo complessivo dovuto, comprensivo quindi anche di eventuali unità locali aperte in provincia di Napoli; l'arrotondamento si effettua procedendo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto negli altri casi.

Esempio:
Se, con la stessa pratica, vengono iscritte sede e unità locale/i o più unità locali si applica, quando necessario, un unico arrotondamento finale.
Esempi per imprese individuali sezione speciale:

  • solo sede:€ 53,00;
  • sede + n. 1 unità locale : € 52,80 + 10,56 = 63,36 da arrotondare a € 63;
  • n. 1 unità locale= €11,00;
  • n. 2 unità locali= € 10,56 x 2 = 21,12 da arrotondare a € 21;
  • sede + n. 3 unità locali =€ 52,80 + (10,56 x 3) = € 84,48 da arrotondare a € 84.

 

Imprese tenute al pagamento del tributo sulla base del fatturato

Le imprese tenute al pagamento del tributo in base al fatturato sono le società elencate nella tabella seguente ovvero le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, con l’esclusione delle ditte individuali. Al fatturato complessivo, realizzato nell’anno precedente , si applica la misura fissa e le aliquote riportate nella tabella seguente, che dal 2014 non è cambiata. Il diritto si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni di fatturato complessivo realizzato dall’impresa, sull’importo così determinato va applicata la riduzione del 50% e la successiva maggiorazione del 20% prevista dal Decreto Ministeriale del 12 marzo 2020.
IN CASO DI EVENTUALI UNITA’ LOCALI: all’importo determinato sulla base del fatturato bisogna aggiungere un diritto per ciascuna Unità Locale o sede secondaria pari al 20% del tributo dovuto per la sede legale fino ad un massimo dell’importo base del primo scaglione di fatturato.
☛ Imprese iscritte nella sezione Ordinaria tenute al pagamento in base al fatturato
Scaglioni di fatturato
TABELLA PER SCAGLIONI ED ALIQUOTE DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO
– Società in nome collettivo
– Società in accomandita semplice
– Società di capitali
– Società cooperative
– Società di mutuo soccorso
– Consorzi con attività esterna
– Enti economici pubblici e privati
– Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000
  • GEIE – Gruppo Europeo di Interesse Economico
  • altre imprese iscritte nella sez ordinaria
Da Euro
Ad Euro
Aliquote %
0
100.000
€ 200 (misura fissa)
Oltre 100.000
250.000
0,015%
Oltre 250.000
500.000
0,013%
Oltre 500.000
1.000.000
0,010%
Oltre 1.000.000
10.000.000
0,009%
Oltre 10.000.000
35.000.000
0,005%
Oltre 35.000.000
50.000.000
0,003%
Oltre 50.000.000
 
0,001%
(fino ad un massimo di € 40.000)

 

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Società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare

Nel caso in cui la società usufruisca della proroga di approvazione del bilancio e/o chiuda l'esercizio in una data diversa dal 31/12, il diritto annuale dovrà essere versato rispettando sempre il criterio generale della scadenza del primo acconto delle imposte, ovvero (articolo 17 D.P.R. 7.12.2001 n. 435 e successive modifiche e integrazioni):

  • per le società che devono approvare il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
  • per le società che in base a disposizione di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi, l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
  • nel caso indicato al punto precedente, se il bilancio non è approvato entro il termine stabilito, l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

L'anno di riferimento da indicare nel modello F24 (solo nel caso di esercizio che non si chiuda al 31/12) coincide con quello del giorno di chiusura dell'esercizio cui il versamento si riferisce (mentre, se l'esercizio è solare, si versa indicando l'anno successivo):

  • 1º esempio: esercizio chiuso il 31/12/2020; versamento del diritto 2021 entro il 30/06/2021.
  • 2º esempio: esercizio chiuso il 30/04/2021, versamento del diritto 2021 entro il 31/10/2021 (domenica quindi prorogato al 2/11).
  • 3º esempio: esercizio chiuso il 30/09/2021, versamento del diritto 2021 entro il 31/03/2022.

Nei tre casi proposti, si suppone che il bilancio sia stato approvato nei 4 mesi.

Nel caso di bilancio approvato il quinto mese dopo la chiusura dell'esercizio, le scadenze rimangono invariate; se il bilancio è approvato - in base a proroga prevista nello statuto - in 6 mesi, le scadenze sopra riportate diventano rispettivamente 31/07/2021 (sabato quindi da prorogare), 30/11/2021, 30/04/2022 (sabato quindi 2/5).

È sempre possibile effettuare il pagamento negli ulteriori 30 giorni successivi, maggiorando gli importi dovuti dello 0,40% (anche in caso di versamento in compensazione con altri tributi).

 

Nel caso di passaggio da esercizio coincidente con l'anno solare a infrannuale o viceversa , si applicheranno le consuete regole: ovvero in base al fatturato dichiarato sul modello IRAP anno (n) redditi (n-1) si pagherà il diritto annuale con indicazione dell'anno (n) . Se, a causa di tale passaggio, lo stesso modello IRAP anno (n) redditi (n-1) viene utilizzato per due esercizi consecutivi, in occasione della seconda di tali dichiarazioni si procederà a una rideterminazione complessiva del tributo dovuto alla Camera di Commercio per l'anno (n): ciò proprio per il carattere "annuale" del tributo.

 

Nel caso invece di società con esercizio prolungato (ovvero che al momento della costituzione decidano di adottare un esercizio di durata superiore ai 12 mesi), tali soggetti verseranno il diritto dovuto al momento dell'iscrizione, e l'anno successivo - quando il primo esercizio ancora non è terminato - effettueranno di nuovo il versamento per la classe minima di fatturato al momento dell'esazione con scadenza ordinaria. Ciò, di nuovo, per il carattere "annuale" del tributo. Si veda, a proposito, la circolare MAP n. 555358 del 25.7.2003.

 

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Allegati
dm 12 03 2020 incremento 2020 21 22.pdf [1.09Mb]
Caricato Lunedì, 12 Giugno 2023 da fpspisto
Proroga 15 settembre.pdf [352.68Kb]
Caricato Lunedì, 12 Giugno 2023 da fpspisto
prot U 0286980 22 12 2020 Misure Diritto annuale 2021.pdf [739.33Kb]
Caricato Lunedì, 12 Giugno 2023 da fpspisto
Nota prot U 0201219 del 02 07 2021 Proroga ISA.pdf [583.45Kb]
Caricato Lunedì, 12 Giugno 2023 da fpspisto

TERMINE SCADENZA 30 GIUGNO 2020

Il termine di scadenza è il 30 giugno 2020. Il versamento potrà altresì essere effettuato anche entro il 30 luglio 2020 maggiorando gli importi dello 0,40%. La modalità di versamento può essere:

  • con pagoPA on line, http://dirittoannuale.camcom.it, dove è possibile anche effettuare il conteggio del tributo dovuto, utilizzando i servizi di sul nuovo sito, unico per tutte le Camere di Commercio
  • con il modello F24 avvalendosi del Foglio di Calcolo a disposizione sul sito camerale, dove è possibile effettuare il conteggio del tributo dovuto.

Sono tenuti al versamento del diritto annuale tutti i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese, oppure nel REA. Il pagamento effettuato utilizzando il modello F24, può essere fatto direttamente da parte dell'impresa oppure con delega a un intermediario abilitato. Si dovrà compilare la "Sezione IMU e altri tributi locali", indicando la sigla di Napoli NA, il codice tributo 3850 e l'anno di riferimento 2020


Gli importi da versare per il 2020 sono calcolati sulla base di quelli del quadriennio 2011 - 2014 (che erano stati stabiliti con decreto del 21.04.2011) ridotti del 50%, come previsto dall'art. 28 c. 1 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito in L. 11.08.2014 n. 114. Per il triennio 2020-2021-2022, il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 12 marzo 2020 ha autorizzato per la Camera di Commercio di Napoli la maggiorazione del 20% (Delibera del Consiglio Camerale nr. 13 del 27/12/19).  


Le imprese individuali, le società semplici, le società tra avvocati (D.Lgs. 96/2001), i soggetti iscritti solo al R.E.A., le unità locali e sedi secondarie di imprese estere pagano in misura fissa. Tutti gli altri soggetti pagano in base al fatturato dell'anno precedente.


I criteri di arrotondamento sono quelli previsti dalla circolare MSE n. 19230 del 03.03.2009. Oltre alle pagine di istruzioni, è stato predisposto il consueto foglio di calcolo Excel.

 

In caso di omesso o tardato pagamento, le imprese sono soggette a una sanzione amministrativa dal 10% al 100% del diritto dovuto, ma, entro un anno dalla scadenza possono evitare l'irrogazione della sanzione versando gli importi comprensivi di ravvedimento, (breve 3,75% o lungo 6%, si fa presente che il c.d. ravvedimento "mini" o "sprint" non si applica al diritto annuale.). In mancanza, sarà emesso il ruolo con notifica di cartelle esattoriali. Le imprese non in regola con il diritto annuale nei 10 anni precedenti alla richiesta, non potranno inoltre avere accesso all'erogazione dei contributi camerali e non potranno ottenere il rilascio della certificazione del Registro Imprese.
  
ATTENZIONE alle truffe: falsi bollettini e altre comunicazioni ingannevoli


La Camera di Commercio non invia più bollettini di conto corrente postale per il pagamento del diritto annuale.


Si invita a diffidare di ogni richiesta di pagamento relativa all’iscrizione in presunti annuari, registri e repertori che nulla hanno a che fare con il pagamento del diritto annuale né con l’iscrizione in registri tenuti dalla Camera di Commercio.

 

Diritto Annuale Imprese già iscritte:
di seguito le comunicazioni che la Camera di Commercio di Napoli sta inoltrando alle imprese per fornire le informazioni utili al pagamento del diritto annuale 2020
LETTERA IMPRESE ISCRITTE IN SEZIONE ORDINARIA
LETTERA IMPRESE ISCRITTE IN SEZIONE SPECIALE

 

Importi diritto annuale 2020

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota MISE 0347962 del 11.12.2019, ha confermato per l'anno 2020 gli importi degli anni precedenti per le iscrizioni delle nuove imprese.


Come per lo scorso triennio, anche per l'anno 2020 (e 2021, 2022) la Camera di commercio di Napoli ha approvato l'incremento complessivo del diritto annuale nella misura del 20%, che sarà destinato ai progetti strategici previsti e, data la situazione congiunturale attuale, a garantire misure a sostegno della liquidità delle economie locali.


Il 27 marzo 2020 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 12 marzo 2020 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato l'incremento delle misure del diritto annuale.


Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2020, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine del 30 novembre 2020 (articolo 17 comma 3 , lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435).


Nella tabella sottostante sono riportate le misure del diritto annuale per le imprese di prima iscrizione anno 2020

Tipo di impresaSedeUnità locale

Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

€ 53,00 (*)
(arrotondato da € 52,80)

€ 11,00 (*)
(arrotondato da € 10,56)

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese

€ 120

€ 24

Società semplici agricole

€ 60

€ 12

Società semplici non agricole

€ 120

€ 24

Società tra avvocati previste dal D.lgs. n. 96/2001

€ 120

€ 24

Tutte le altre categorie di soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi, ecc.)

€ 120

€ 24

Soggetti iscritti al REA (solo per la sede)

€ 18

€ 0

Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria

€ 66,00

(*) Importi 2014 ridotti del 50% (legge 114/2014) e maggiorati del 20% (Decreto MISE 12/03/2020). Ai fini del versamento occorre sempre procedere ad un unico arrotondamento finale all'unità di euro, dell’importo complessivo dovuto, comprensivo quindi anche di eventuali unità locali aperte in provincia di Napoli; l'arrotondamento si effettua procedendo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto negli altri casi.

Esempio:
Se, con la stessa pratica, vengono iscritte sede e unità locale/i o più unità locali si applica, quando necessario, un unico arrotondamento finale.
Esempi per imprese individuali sezione speciale:

  • solo sede:€ 53,00;
  • sede + n. 1 unità locale : € 52,80 + 10,56 = 63,36 da arrotondare a € 63;
  • n. 1 unità locale= €11,00;
  • n. 2 unità locali= € 10,56 x 2 = 21,12 da arrotondare a € 21;
  • sede + n. 3 unità locali =€ 52,80 + (10,56 x 3) = € 84,48 da arrotondare a € 84.


Per ulteriori informazioni rivolgersi a Ufficio Diritto Annuale – Sanzioni
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FileDescrizioneDimensione del FileCreatoModificato il
Scarica questo file (DM-12-marzo-2020-Incremento-diritto-annuale-2020_2022_0.pdf)Decreto Ministeriale 12 marzo 2020 Ministro dello Sviluppo Economico 1114 kB 08-04-2020 11:42 29-04-2020 18:26
Scarica questo file (FOGLIO DI CALCOLO 2020.ods)Foglio di calcolo 2020 Diritto Annuale 2020 16 kB 15-06-2020 17:56 15-06-2020 17:56
Scarica questo file (2020 SEZIONE ORDINARIA_0001.pdf)Lettera Imprese iscritte in Sezione Ordinaria Diritto Annuale 2020 1151 kB 15-06-2020 17:56 15-06-2020 17:56
Scarica questo file (2020 SEZIONE SPECIALE_0001.pdf)Lettera Imprese iscritte in Sezione Speciale Diritto Annuale 2020 1050 kB 15-06-2020 17:56 15-06-2020 17:56

Avviso - Prorogato il termine di pagamento Diritto Annuale 2019 al 30 settembre 2019

Consulta l'avviso

TERMINE SCADENZA 1 LUGLIO 2019 

Il termine di scadenza del 30 giugno che cade di domenica, consente di effettuare i pagamenti anche il 1 luglio. Il versamento potrà altresì essere effettuato anche entro il 31 luglio 2019 maggiorando gli importi dello 0,40%. La modalità principale di versamento è con modello F24, ma si può versare anche online utilizzando i servizi di pagoPA sul nuovo sito, unico per tutte le Camere di Commercio, http://dirittoannuale.camcom.it, dove è possibile anche effettuare il conteggio del tributo dovuto. Sono tenuti al versamento del diritto annuale tutti i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese, oppure nel REA. Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24, direttamente da parte dell'impresa oppure con delega a un intermediario abilitato. Si dovrà compilare la "Sezione IMU e altri tributi locali", indicando la sigla di Napoli NA, il codice tributo 3850 e l'anno di riferimento 2019

Gli importi da versare per il 2019 sono calcolati sulla base di quelli del quadriennio 2011 - 2014 (che erano stati stabiliti con decreto del 21.04.2011) ridotti del 50%, come previsto dall'art. 28 c. 1 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito in L. 11.08.2014 n. 114. Per il triennio 2017-2018-2019, il Ministero dello Sviluppo Economico con d. 28 del 30-3-2017 ha autorizzato per la Camera di Commercio di Napoli la maggiorazione del 20%.  

Le imprese individuali, le società semplici, le società tra avvocati (D.Lgs. 96/2001), i soggetti iscritti solo al R.E.A., le unità locali e sedi secondarie di imprese estere pagano in misura fissa. Tutti gli altri soggetti pagano in base al fatturato dell'anno precedente.

I criteri di arrotondamento sono quelli previsti dalla circolare MSE n. 19230 del 03.03.2009. Oltre alle pagine di istruzioni, è stato predisposto il consueto foglio di calcolo Excel.

 

In caso di mancato o tardato pagamento, le imprese sono soggette a una sanzione amministrativa dal 10% al 100% del diritto dovuto, ma entro un anno dalla scadenza possono evitare l'irrogazione della sanzione versando gli importi comprensivi di ravvedimento, (breve 3,75% o lungo 6%, si fa presente che il c.d. ravvedimento "mini" o "sprint" non si applica al diritto annuale.). In mancanza, sarà emesso il ruolo con notifica di cartelle esattoriali. Le imprese non in regola con il diritto annuale non potranno inoltre avere accesso all'erogazione dei contributi camerali e non potranno ottenere il rilascio della certificazione del Registro Imprese.

  

ATTENZIONE alle truffe: falsi bollettini e altre comunicazioni ingannevoli

La Camera di Commercio da oltre quindici anni non invia più bollettini di conto corrente postale per il pagamento del diritto annuale.

Si invita a diffidare di ogni richiesta di pagamento relativa all’iscrizione in presunti annuari, registri e repertori che nulla hanno a che fare con il pagamento del diritto annuale né con l’iscrizione in registri tenuti dalla Camera di Commercio.

 

Diritto Annuale Imprese già iscritte:
di seguito le comunicazioni che la Camera di Commercio di Napoli sta inoltrando alle imprese per fornire le informazioni utili al pagamento del diritto annuale 2019
LETTERA IMPRESE ISCRITTE IN SEZIONE ORDINARIA
LETTERA IMPRESE ISCRITTE IN SEZIONE SPECIALE

 

Diritto annuale - Prima Iscrizione al registro Imprese

 

La Camera di Commercio di Napoli rende noto che ai sensi del D.M. 22 maggio 2017 in G.U. 28 giugno 2017, gli importi del diritto annuale 2019 restano invariati rispetto a quelli stabiliti per le annualità 2018 e 2017.


Pertanto i soggetti che si iscriveranno nel Registro delle Imprese a decorrere dal 1° gennaio 2019 dovranno versare il diritto annuale nelle seguenti misure:

 

Tipo di impresa

Sede

Unità locale

Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro imprese

€ 53,00

€ 11,00

Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese (imprese individuali, cooperative, consorzi, soc. consortile, GEIE, società di persone, società di capitali)

€ 120,00

€ 24,00

Società semplici agricole

€ 60,00

€ 12,00

Società semplici non agricole

€ 120,00

€ 24,00

Società tra avvocati previste dal D.lgs. n. 96/2001

€ 120,00

€ 24,00

Soggetti iscritti al REA (solo per la sede)

€ 18,00

Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria

€ 66,00

 

Il versamento dovrà essere effettuato al momento della presentazione della domanda, con addebito automatico nel caso di pratica telematica, oppure entro i trenta giorni successivi tramite modello F24.

 

Per ulteriori indicazioni è possibile contattare l’ufficio diritto annuale della CCIAA di Napoli alla casella e-mail:
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FileDescrizioneDimensione del FileCreatoModificato il
Scarica questo file (Diritto Annuale -  Prima iscrizione al Registro Imprese.pdf)Diritto Annuale Prima iscrizione al Registro Imprese 203 kB 08-02-2019 14:34 08-02-2019 14:34
Scarica questo file (FOGLIO DI CALCOLO 2019.ods)Foglio di calcolo 2019 Diritto Annuale 2019 15 kB 21-05-2019 15:02 21-05-2019 15:02

Il termine di scadenza del 30 giugno che cade di sabato, consente di effettuare i pagamenti anche il 2 luglio. Il versamento potrà altresì essere effettuato anche entro il 20 agosto maggiorando gli importi dello 0,40%, per coloro che possono avvalersi dello slittamento dei termini. La modalità principale di versamento è con modello F24, ma si può versare anche online utilizzando i servizi di pagoPA sul nuovo sito, unico per tutte le Camere di Commercio, http://dirittoannuale.camcom.it, dove è possibile anche effettuare il conteggio del tributo dovuto. Sono tenuti al versamento del diritto annuale tutti i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese, oppure nel REA. Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24, direttamente da parte dell'impresa oppure con delega a un intermediario abilitato. Si dovrà compilare la "Sezione IMU e altri tributi locali", indicando la sigla di Napoli NA, il codice tributo 3850 e l'anno di riferimento 2018. 

Gli importi da versare per il 2018 sono calcolati sulla base di quelli del quadriennio 2011 - 2014 (che erano stati stabiliti con decreto del 21.04.2011) ridotti del 50%, come previsto dall'art. 28 c. 1 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito in L. 11.08.2014 n. 114. Per il triennio 2017-2018-2019, il Ministero dello Sviluppo Economico con d. 28 del 30-3-2017 ha autorizzato per la Camera di Commercio di Napoli la maggiorazione del 20%.  

Le imprese individuali, le società semplici, le società tra avvocati (D.Lgs. 96/2001), i soggetti iscritti solo al R.E.A., le unità locali e sedi secondarie di imprese estere pagano in misura fissa. Tutti gli altri soggetti pagano in base al fatturato dell'anno precedente. 

I criteri di arrotondamento sono quelli previsti dalla circolare MSE n. 19230 del 03.03.2009. Oltre alle pagine di istruzioni, è stato predisposto il consueto foglio di calcolo Excel. 

FOGLIO DI CALCOLO 2018

  



In caso di mancato o tardato pagamento, le imprese sono soggette a una sanzione amministrativa dal 10% al 100% del diritto dovuto, ma entro un anno dalla scadenza possono evitare l'irrogazione della sanzione versando gli importi comprensivi di ravvedimento, (breve 3,75% o lungo 6%). In mancanza, sarà emesso il ruolo con notifica di cartelle esattoriali. Le imprese non in regola con il diritto annuale non potranno inoltre avere accesso all'erogazione dei contributi camerali e non potranno ottenere il rilascio della certificazione del Registro Imprese.
Di seguito le informative inviate:
INFORMATIVA ALLE IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA

INFORMATIVA ALLE IMPRESE ISCRITTE IN SEZIONE SPECIALE E SOGGETTI REA

  


ATTENZIONE 
Si invita a diffidare di ogni richiesta di pagamento relativa all’iscrizione in presunti annuari, registri e repertori che nulla hanno a che fare con il  pagamento del diritto annuale né con l’iscrizione in registri tenuti dalla Camera di Commercio.

 

Si comunica che il decreto 22 maggio 2017, con il quale il Ministro ha autorizzato l’incremento delle misure del diritto annuale, è stato registrato alla Corte dei Conti n.626 in data 13/06/2017. I versamenti per l'anno 2017 (scadenza 30 giugno 2017) andranno quindi maggiorati del 20%, come da comunicazione PEC inoltrata alle imprese.


Le  Camere di Commercio che hanno deliberato analoghi incrementi del diritto annuale per il triennio 2017-2018-2019 sono indicate nell’elenco allegato .   


  

COME CALCOLARE IL DIRITTO ANNUALE 2017


Ecco i testi delle informative che stanno ricevendo le imprese:

 

A partire dal 1° gennaio 2016 gli importi del diritto annuale dovuti dalle imprese e dai soggetti only Rea hanno subito una diminuzione del 40% ai sensi del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella L. 11 agosto 2014, n.114

 

Imprese già iscritte

Diritto annuale 2016 - Termini e modalità di pagamento 

Foglio di calcolo

MISE DA 2016 NUOVE ISCRITTE nota n. 279880 del 22.12.2015

 

Camera di Commercio di Napoli - Diritto Annuale

Tabella Importi 2016 , Nuove iscritte

 

 TIPOLOGIA SOGGETTO    IMPORTI
    Sede  Unità locale
  IMPRESE INDIVIDUALI IN SEZIONE SPECIALE  53,00 €  11,00 €
  IMPRESE IN SEZIONE ORDINARIA1  120,00 €  24,00 €
  COMPRESE IMPRESE INDIVIDUALI IN SEZIONE ORDINARIA    
  SOCIETA’ SEMPLICI NON AGRICOLE    
  SOCIETA’ TRA AVVOCATI2    
  SOCIETA’ SEMPLICI AGRICOLE3  60,00 €  12,00 €
  IMPRESE ESTERE4  66,00 €  66,00 €
  SOGGETTI ONLY REA5  18,00 €  -------

 

 L’importo per le unità locali (UL) è il 20% dell’importo della sede (SEDE) con arrotondamento all’unità di euro.

1) IMPRESE IN SEZIONE ORDINARIA: tutte le SOCIETA’ DI CAPITALE (compresi CONSORZI, e COOPERATIVE,) e le SOCIETA’ DI PERSONE escluse le società semplici.

2) SOCIETA’ TRA AVVOCATI le società di cui al comma 2, art. 16 del D.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001.

3) SOCIETA’ SEMPLICI AGRICOLE le società semplici iscritte anche nella sezione IMPRESE AGRICOLE.

4) IMPRESE ESTERE le società con sede all’estero, e localizzazioni in Italia: sede secondaria – campo SEDE - o unità locali – campo UL -.

5) ONLY REA, i soggetti iscritti solo al REA (Repertorio Economico Amministrativo) e non anche al Registro Imprese, quali PERSONE FISICHE, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ecc. Tali soggetti, a differenza di tutti gli altri, non sono tenuti al pagamento per le eventuali unità locali oltre la sede.

 

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